Prevalenza del P.A.I. sul PRG solo per le prescrizioni più restrittive (TAR Sicilia n. 2094 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) prevale sugli strumenti urbanistici generali solo per le prescrizioni dichiarate immediatamente vincolanti dallo stesso piano e, in ogni caso, per quelle più restrittive rispetto alla pianificazione locale, ai sensi dell’art. 65, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 12 delle norme di attuazione. Fuori da tali ipotesi, il Comune è tenuto ad adeguare i propri piani, ma l’inerzia nell’adeguamento non determina l’illegittimità dei dinieghi di permesso di costruire fondati sulle previsioni del PRG ancora vigenti. Le censure di eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento richiedono la prova dell’identità delle situazioni e dell’illegittimità del diverso provvedimento assunto dall’amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili siti in Palermo, hanno presentato istanze di permesso di costruire ai sensi degli artt. 10 e 20 d.P.R. n. 380/2001 per il recupero abitativo dei sottotetti. Il Comune di Palermo ha respinto le istanze con provvedimenti del 27 gennaio 2025, rilevando il contrasto dei progetti con l’art. 3, comma 3, lettera a), delle norme tecniche di attuazione del PRG, che nell’area ammette solo manutenzione ordinaria e straordinaria.

I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi davanti al TAR Sicilia, sostenendo che la zona, ricadente nel P.A.I. approvato con d.P.R.S. del 27 marzo 2007, sarebbe sottratta al PRG e disciplinata dagli artt. 22 e 23 delle norme di attuazione del piano, che consentono interventi di ristrutturazione edilizia. Hanno inoltre dedotto eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento, per interventi consentiti nella medesima zona. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 224 dell’8 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge il ricorso, muovendo da un precedente della stessa sezione relativo alla medesima zona. La conseguenza della prevalenza delle previsioni del P.A.I., si legge, si traduce in un obbligo di conformazione per le amministrazioni comunali in sede di nuova pianificazione, e non in un automatico effetto abrogativo delle previsioni urbanistiche locali.

Il collegio esamina l’art. 12 delle norme di attuazione del P.A.I., richiamato in ricorso. I primi quattro commi, riportati nella decisione, affermano che il P.A.I. è stralcio del piano di bacino e prevale su tutti i piani e programmi di assetto ed uso del territorio, ma precisano che le sue previsioni sono sovraordinate agli strumenti urbanistici e, se più restrittive, prevalgono con effetto immediato.

Sebbene il primo comma sembri affermare in termini generali la prevalenza del P.A.I., il perimetro delle disposizioni automaticamente prevalenti è circoscritto dal comma 3 alle sole prescrizioni più restrittive. In tal senso depone l’art. 65, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, che richiede una specifica previsione dello stesso piano di bacino affinché talune disposizioni siano immediatamente vincolanti.

Fuori da tali ipotesi, il Comune è tenuto ad adeguare i propri strumenti, ma l’inerzia censurabile non si traduce in illegittimità dei dinieghi impugnati. La stessa parte ricorrente, del resto, denuncia la condotta omissiva dell’ente come fonte di pregiudizio pluriennale, dimostrando di avere chiara la necessità di un adeguamento.

Le censure di eccesso di potere vengono respinte: la disparità di trattamento richiede la prova dell’identità delle situazioni e dell’illegittimità del diverso provvedimento adottato. Il collegio rileva infine, solo per completezza, il dubbio di incompatibilità tra gli interventi, che prevedono aumento di superficie, e le previsioni del P.A.I. che consentono la ristrutturazione senza aumenti di superficie e volume.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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