Cessazione della materia del contendere e spese di lite nell’esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 369 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che il provvedimento impugnato o l’atto oggetto di contestazione abbia perso ogni efficacia o sia stato comunque satisfattivamente superato nel corso del giudizio, senza che residui alcun interesse alla decisione di merito. In tale evenienza, il giudice amministrativo provvede alla liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, potendo tener conto dell’esito complessivo della vicenda e dell’atteggiamento processuale delle parti. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non richiede un formale accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, ma implica pur sempre una valutazione sulla ragionevolezza dell’iniziativa giudiziale e sulla condotta dell’amministrazione ai fini del regolamento delle spese. Il difensore che abbia reso dichiarazione di antistatarietà è legittimato a ottenere la condanna della parte soccombente al pagamento diretto delle spese in proprio favore.
Il Fatto
La ricorrente, docente del comparto scuola, aveva agito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, con la quale le era stato riconosciuto un diritto a contenuto patrimoniale nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza della domanda di ottemperanza. Nelle more del procedimento, tuttavia, l’Autorità intimata comunicava in data 20 gennaio 2026 di aver dato esecuzione al giudicato. Il difensore della ricorrente, con istanza depositata il 23 febbraio 2026, ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite in proprio favore, avendo reso dichiarazione di antistatarietà.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’istanza di parte ricorrente e della documentata avvenuta esecuzione del giudicato, ha ritenuto che non residuasse alcun interesse alla decisione di merito e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto al regolamento delle spese, il giudice ha rilevato che la natura della controversia e l’esito complessivo della vicenda giustificavano la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle spese di giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. L’avvenuta esecuzione spontanea del giudicato, sebbene successiva all’introduzione del ricorso, non esclude la responsabilità processuale dell’amministrazione, la cui condotta ha reso necessario l’intervento del giudice per ottenere l’adempimento dovuto.
Il Collegio ha altresì precisato che la liquidazione delle spese può essere effettuata in favore del difensore antistatario, il quale ha diritto di ottenere il pagamento diretto delle somme poste a carico della parte soccombente, ai sensi della normativa vigente in materia di distrazione delle spese.
In accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha poi ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, come prescritto dall’art. 34, comma 6, cod. proc. amm. in tema di efficacia delle decisioni di condanna.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.