La sospensione scolastica per offese in chat privata è legittima se proporzionata (TAR Lombardia n. 1120 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare della sospensione dalle attività scolastiche, irrogata per atti gravemente scorretti commessi da uno studente ai danni di un compagno, è legittima anche quando la condotta sia stata posta in essere al di fuori dell’orario scolastico e mediante una chat privata. Rileva, ai fini disciplinari, la messa in atto di comportamenti offensivi e contrari alle regole di civile convivenza, che la scuola non può ignorare nell’esercizio della propria funzione educativa. Il contraddittorio e il diritto di difesa dello studente risultano garantiti quando i genitori siano stati coinvolti sin dalla fase antecedente all’avvio del procedimento e abbiano potuto esprimere le proprie valutazioni dinanzi all’organo collegiale prima della deliberazione definitiva. Le scuse presentate all’offeso non elidono la gravità dei fatti né la loro rilevanza disciplinare, specie in caso di recidiva.
Il Fatto
I genitori di una studentessa minorenne impugnavano dinanzi al TAR la sanzione disciplinare della sospensione per quattro giorni con obbligo di frequenza, irrogata dal consiglio di classe in seduta straordinaria per aver la ragazza inviato a un compagno, tramite WhatsApp, un file audio dal contenuto gravemente offensivo. Veniva impugnata anche la decisione dell’Organo di Garanzia, che aveva confermato la sanzione. I ricorrenti deducevano plurimi vizi di legittimità, tra cui la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di motivazione, la sproporzione della sanzione e la natura meramente apparente della decisione dell’Organo di Garanzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la violazione del contraddittorio, rilevando come i genitori fossero stati coinvolti sin dalla fase antecedente all’avvio del procedimento, mediante colloqui informali con la dirigenza e la partecipazione all’assemblea di classe. La loro ammissione al consiglio di classe straordinario, con la possibilità di esprimere valutazioni a difesa della figlia prima della deliberazione, e il successivo allontanamento in ragione dell’obiettiva posizione di conflitto di interessi, integrano un corretto bilanciamento tra garanzie difensive ed esigenze decisionali dell’organo collegiale.
Quanto al difetto di motivazione, la Corte ha ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato, emergendo la ragione della sanzione dal complesso degli atti procedimentali. La gravità del messaggio offensivo risultava comprovata dalla relazione dei docenti che avevano direttamente preso visione del file sul telefono dello studente, mentre le scuse presentate dalla ragazza, intervenute solo dopo la convocazione dei genitori, non sono state ritenute sufficienti a elidere la violazione delle regole di convivenza, anche in considerazione della pregressa sospensione per due giorni e delle pregresse offese riferite dalla vittima.
Il Collegio ha poi giudicato irrilevante la circostanza che il messaggio fosse stato inviato al di fuori dell’orario scolastico e su una chat privata, poiché la scuola, nell’esercizio della propria funzione educativa, non può ignorare condotte offensive originate da dinamiche relazionali interne al gruppo classe. La sanzione è stata pertanto ritenuta proporzionata, considerata la recidiva della studentessa, e la decisione dell’Organo di Garanzia è stata qualificata come legittimo atto confermativo, adottato all’esito di un riesame della vicenda in assenza di elementi di fatto nuovi.
Il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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