Inammissibile il ricorso in prevenzione senza illogicità manifesta della motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 30783 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, richiamato dall’art. 27, comma 2 per le impugnazioni dei provvedimenti di confisca. Resta quindi escluso il vizio di illogicità manifesta della motivazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare unicamente la motivazione inesistente o meramente apparente. Neppure è configurabile la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., vizio previsto per il giudizio dibattimentale e non per i procedimenti a rito camerale. La confisca di prevenzione è legittima in presenza della sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e dell’assenza di prova della loro legittima provenienza.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Palermo che, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Trapani, ha rigettato la proposta di applicazione della sorveglianza speciale per difetto di attualità della pericolosità, confermando però la confisca di un immobile a lui intestato.

Deduce due motivi: la mancata assunzione della perizia richiesta in appello, erroneamente ritenuta generica ed esplorativa, e la violazione di legge per difetto di motivazione sul nesso di derivazione tra il bene confiscato e i reati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina delle impugnazioni nel procedimento di prevenzione. Il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo l’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, richiamato dall’art. 27, comma 2 per i provvedimenti di confisca. Ne deriva l’esclusione dal novero dei vizi deducibili dell’illogicità manifesta della motivazione: può essere denunciata, quale violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, solo la motivazione inesistente o meramente apparente.

Il primo motivo è inammissibile: nei procedimenti di prevenzione non è configurabile il vizio di mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., previsto per il solo giudizio dibattimentale. Censure sull’omessa ammissione di una prova restano deducibili nei ristretti termini della violazione di legge, ad esempio per omessa motivazione sul rigetto della richiesta istruttoria.

Nel caso concreto la motivazione dà conto in modo esaustivo del diniego: la Corte territoriale ha valutato la ricostruzione delle entrate e le fatture prodotte, ritenendole smentite dall’indagine della Guardia di Finanza. Quanto all’apporto della madre, i versamenti effettuati dal proposto sul conto materno e il finanziamento ottenuto non provano la capacità economica necessaria all’acquisto.

Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Muove da un errore giuridico sui presupposti della confisca: ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 159/2011 la misura è consentita in presenza della sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e dell’assenza di prova della legittima provenienza, idonei a fondare la presunzione relativa di illecita accumulazione. Segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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