La costrizione alla restituzione integra estorsione (Cass. pen. Sez. II n. 3352 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, nella fase esecutiva del rapporto, costringa il dipendente, mediante la minaccia di licenziamento, ad accettare una retribuzione inferiore a quella risultante dalle buste paga e a restituire mensilmente la differenza. In tal caso ricorrono tutti gli elementi costitutivi del reato: la minaccia, strumentalizzata per ottenere una finalità illecita; l’ingiusto profitto, consistente nell’impiego di dipendenti con condizioni contrattuali solo apparentemente rispettose della normativa inderogabile; il danno per il lavoratore, che risulta percettore di redditi in misura superiore a quella reale, con i connessi obblighi tributari. Il diverso orientamento che esclude il reato quando la prospettazione avvenga prima dell’assunzione non si attaglia al caso in cui la condotta si realizzi nella fase esecutiva del contratto.
Il Fatto
Con sentenza del 22/11/2024, la Corte d’Appello di Napoli aveva riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, assolvendo la legale rappresentante di un esercizio di farmacia e il marito, gestore di fatto, dal reato di estorsione perché il fatto non sussiste. In primo grado era stata accertata la condotta dei due imputati, i quali avevano costretto una dipendente, assunta nel 2001, a restituire mensilmente parte della retribuzione, con una decurtazione compresa tra 400 e 600 euro a fronte di uno stipendio formalmente corrisposto di 1.500/1.700 euro. La Corte territoriale, richiamando un indirizzo di legittimità, aveva escluso la configurabilità del reato, ritenendo che la pattuizione di una retribuzione inferiore a quella in busta paga fosse avvenuta al momento dell’assunzione e che non fossero state adottate misure peggiorative rispetto a quel momento. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Procuratore Generale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato e lo accoglie. Il principio di diritto richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui non integra il reato la condotta del datore che, al momento dell’assunzione, prospetti all’aspirante dipendente l’alternativa tra la rinuncia a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunità di lavoro, non si attaglia al caso di specie. Il Collegio rileva, sul piano fattuale, che la sentenza impugnata non si è confrontata con la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, il quale aveva accertato che la lavoratrice, in quattordici anni di rapporto, non aveva mai ricevuto importi superiori a 1.100 euro, non percepiva la tredicesima, la quattordicesima e gli assegni familiari e aveva lavorato anche durante l’astensione per maternità; alle rimostranze le era stato risposto che, in mancanza di adesione a tale trattamento, sarebbe stata licenziata. La restituzione del denaro avveniva, pertanto, sotto l’implicita e larvata minaccia di recesso.
La Corte richiama il costante principio per cui il giudice d’appello, ove intenda discostarsi dalla ricostruzione dei fatti del primo giudice, ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e di confutare specificamente gli argomenti della sentenza impugnata. Nella specie, la Corte territoriale non ha assolto tale obbligo, limitandosi a imporre una diversa valutazione del compendio probatorio. La Corte precisa, altresì, che è improprio il riferimento alla giurisprudenza di legittimità evocata dalla sentenza impugnata, giacché anche la sentenza n. 21789/2018 citata ha chiarito che il reato sussiste quando il datore, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga.
Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, la Corte afferma che qualsiasi imposizione di accettare una retribuzione inferiore a quella apparentemente percepita sulla base delle buste paga, con la minaccia di licenziamento, integra il reato di estorsione. La minaccia di licenziamento è strumentalizzata come mezzo di coercizione della volontà altrui per ottenere una finalità illecita. L’ingiusto profitto consiste nell’impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose della normativa a tutela dei lavoratori; il danno è ravvisabile nella percezione di redditi in misura superiore a quella reale, con i connessi obblighi tributari. Al datore di lavoro non è riconosciuto alcun potere di far valere la pretesa al rispetto di un accordo che preveda condizioni contra legem. La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.
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Nota della Redazione
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