Inquadramento superiore del cameriere e declaratorie del CCNL: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32837 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della qualifica superiore e della conseguente differenza retributiva integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale individua la figura professionale effettivamente corrispondente alle mansioni svolte secondo le declaratorie del CCNL applicato in azienda. Le censure che, formalmente denunciando violazione dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 1363 e 1362 cod. civ., sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio, sono inammissibili in sede di legittimità. La qualificazione contrattuale delle mansioni è sindacabile solo se il giudice di merito ha travisato le declaratorie o le ha applicate in modo incoerente con la fattispecie accertata.
Il Fatto
Il lavoratore ha agito nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento superiore e la condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Trib. Milano, in primo grado, aveva accolto in parte la domanda; la Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha parzialmente riformato la pronuncia limitatamente alla quantificazione delle somme dovute e ha confermato il riconoscimento della qualifica superiore per il periodo indicato.
La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando la violazione delle declaratorie contrattuali e l’omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha chiesto la condanna della controparte per responsabilità aggravata.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la violazione dell’art. 274 del CCNL Aziende del settore Turismo del 1999 e degli artt. 1363 e 2103 cod. civ., censurando la riconduzione della mansione di cameriere al livello individuato dalla Corte territoriale, in luogo di quello che la ricorrente ritiene corretto in ragione dell’organizzazione in ranghi e sezioni del ristorante.
La Corte rileva che le doglianze, pur formalmente formulate come violazione di legge, mirano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito ha accertato che il lavoratore svolgeva le mansioni proprie del cameriere di ristorante, figura professionale contemplata dalle declaratorie del CCNL applicato in azienda: servizio ai tavoli, apparecchiatura e sparecchiatura, trasporto delle pietanze dalla cucina alla sala e occasionale presa delle comande.
La Corte sottolinea che nessun accertamento è stato acquisito in ordine alla suddivisione in ranghi e sezioni del ristorante gestito dalla società. La ricostruzione della figura professionale operata dal giudice di merito risulta, pertanto, coerente con le declaratorie contrattuali e non è sindacabile nel merito.
Quanto al terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al motivo da parte della ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità secondo il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. È respinta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ., in quanto la responsabilità aggravata presuppone un grado di imprudenza o negligenza accentuatamente anormale, non ravvisabile nella specie. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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