Limite di età per gli operatori dei Vigili del fuoco: illegittima la clausola discriminatoria (TAR Lazio n. 14179 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fissazione di un limite massimo di età per l’accesso ai concorsi pubblici costituisce deroga alla regola generale posta dall’art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 e deve essere giustificata da una finalità legittima, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, connessa alla natura del servizio o ad oggettive esigenze dell’amministrazione. La mera appartenenza dell’ente ai “servizi di soccorso” non legittima alcun automatismo nella previsione di requisiti anagrafici, che devono essere calibrati sulle mansioni concretamente assegnate alla qualifica. È pertanto discriminatoria la clausola che stabilisce il limite di 45 anni per la selezione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, personale destinato a funzioni basiche di supporto operativo, tecnico-professionale e amministrativo-burocratico, ove l’amministrazione non dimostri che il limite sia funzionale alle specifiche attività da svolgere. La clausola ambigua, non immediatamente percepibile come escludente, può essere impugnata unitamente all’atto di esclusione, senza che operi la decadenza.
Il Fatto
Un candidato partecipava alla procedura selettiva, indetta ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 217/2005, per l’assunzione di operatori del ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, demandata ai centri per l’impiego con avviso pubblico ex art. 16, l. n. 56/1997. Il ricorrente, che aveva compiuto 45 anni ma non ancora 46, veniva inizialmente escluso dal centro per l’impiego, poi riammesso in autotutela e inserito in graduatoria, superando le prove di idoneità. Il Ministero dell’Interno, tuttavia, con note del giugno 2025, ne disponeva l’esclusione dalla procedura per carenza del requisito d’età previsto dal bando alla data della sua pubblicazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento sul punto. In via preliminare, ha rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controinteressato, ritenendo tempestiva l’impugnazione della clausola sul limite d’età: il tenore ambiguo della previsione – che escludeva solo chi avesse superato i 45 anni – non la rendeva immediatamente percepibile come escludente per il ricorrente, sicché legittimamente questi l’aveva gravata solo all’esito del provvedimento di esclusione.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 configura l’assenza di limiti d’età come regola generale e la loro previsione come eccezione, ammissibile solo in presenza di deroghe regolamentari giustificate dalla natura del servizio o da oggettive necessità. Analogamente, l’art. 6 della direttiva 2000/78/CE ammette disparità di trattamento per età solo se oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima, con mezzi appropriati e necessari, come la salvaguardia del carattere operativo dei servizi di soccorso.
La Corte ha escluso che la mera appartenenza al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco legittimi un automatismo nella fissazione dei requisiti anagrafici. Le mansioni degli operatori, descritte dall’art. 70, d.lgs. n. 217/2005, sono perlopiù di tipo amministrativo-burocratico e di supporto operativo, quali protocollazione, fascicolazione, gestione della corrispondenza e manutenzioni tecniche, prive di quella vocazione strettamente operativa che sola potrebbe giustificare un limite d’età più restrittivo. Poiché l’amministrazione non aveva dimostrato che il tetto di 45 anni fosse servente rispetto all’efficienza del comparto, la clausola è stata ritenuta discriminatoria e illegittima.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento delle note di esclusione e della clausola del bando, già dichiarata illegittima in altri giudizi con riferimento al regolamento e al decreto presupposti. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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