Domanda multiregionale OCM Vino va presentata alla Regione della sede legale (TAR Lazio n. 3057 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per l’erogazione di contributi pubblici il bando costituisce offerta al pubblico e le sue clausole sono soggette a interpretazione letterale. La regola che impone la presentazione della domanda alla Regione ove il proponente ha la sede legale è espressione di una competenza orizzontale, non di una mera ripartizione organizzativa interna. La Regione adita erroneamente non è tenuta a trasmettere d’ufficio l’istanza alla Regione competente: l’inosservanza della modalità di presentazione è sanzionata con l’esclusione, senza possibilità di sanatoria. La scelta di vincolare l’ammissibilità della domanda alla sua corretta proposizione non integra eccesso di potere, ma risponde ai principi di buon andamento e di par condicio tra i concorrenti.
Il Fatto
Un consorzio con sede legale in Veneto e sedi operative in Veneto, Puglia e Friuli Venezia Giulia partecipa alla campagna 2024/2025 della misura OCM Vino per la promozione sui mercati dei Paesi terzi. Intende realizzare un progetto multiregionale di promozione di vini prodotti in Veneto e Puglia.
Il consorzio presenta la domanda di contributo alla Regione Puglia, dove si trovano alcune sedi operative dei consorziati. La Regione Puglia avvia il contraddittorio procedimentale e contesta la ricevibilità dell’istanza, poiché la sede legale del proponente è in Veneto. Il consorzio chiede la trasmissione d’ufficio alla Regione Veneto. La Regione Puglia dichiara la irricevibilità della domanda. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso la graduatoria, viene respinto in sede cautelare e poi nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la natura della procedura. Il procedimento è nazionale quanto ai requisiti e ai criteri, ma l’istruttoria si svolge su base regionale: la Regione competente è individuata in forza della sede legale del richiedente. Il riparto non è verticale ma orizzontale, e discende dall’assetto dei rapporti tra Stato e autonomie regionali.
Il Collegio qualifica il bando come offerta al pubblico, richiamando la giurisprudenza della Sezione e della Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 03 gennaio 2023, n. 79. Da ciò deriva che le clausole si interpretano secondo il significato letterale, salvo ambiguità evidenti. Le regole formali del procedimento sono vincolanti perché preordinate alla speditezza e all’ordinato apprezzamento degli interessi.
La tesi del ricorrente — qualificare il caso come incompetenza relativa — non convince. L’istituto presuppone che gli uffici appartengano alla medesima struttura decisionale. Qui il livello territoriale corretto è espressione di una regola sostanziale, funzionale all’accertamento dei requisiti secondo un criterio di prossimità. Accogliere la tesi significherebbe introdurre una nuova regola organizzativa, estranea al giudizio di legittimità.
Il Tribunale valorizza anche il disposto dell’art. 7, comma 2, del decreto direttoriale n. 0198090 del 03.05.2024, che impone la presentazione della domanda, pena l’esclusione, agli uffici regionali competenti. La fattispecie è compiuta e non richiede il ricorso a nozioni esterne al bando. L’irricevibilità è formula descrittiva di un effetto necessitato.
Infine, il Collegio esclude che sussista un obbligo di soccorso procedimentale. La corretta presentazione della domanda integra un onere di autoresponsabilità dell’operatore, tanto più se professionale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese per la novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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