Obbligo di provvedere e istanza di autotutela nel silenzio-inadempimento espropriativo (TAR Sardegna n. 1020 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza del proprietario espropriato volta all’avvio del procedimento di determinazione dell’indennità ex art. 21 d.P.R. n. 327/2001, una volta intervenuto un provvedimento negativo espresso e divenuto inoppugnabile, non può essere riproposta come semplice sollecito, dovendo essere qualificata come istanza di autotutela. Su tale istanza non grava alcun obbligo di provvedere, né doveroso né vincolato, sicché la mancata risposta non integra la fattispecie del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. La natura non soprassessoria del provvedimento di rigetto è confermata dalla successiva richiesta di determinazione dell’indennità alla commissione provinciale, ai sensi dell’art. 21, comma 15, d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
Un proprietario di terreni interessati da un procedimento espropriativo per la realizzazione di lavori sulla S.S. 131 “Carlo Felice” impugnava il silenzio serbato da ANAS S.p.A. sulle proprie istanze di avvio del procedimento di determinazione dell’indennità definitiva, ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327/2001, presentate in data 16 settembre 2025 e 10 novembre 2025.
L’amministrazione, con provvedimento del 2 ottobre 2025, aveva rigettato la prima istanza, ritenendo decorsi i termini indicati nella comunicazione di rideterminazione dell’indennità, e aveva contestualmente richiesto alla commissione provinciale la determinazione dell’indennità ai sensi dell’art. 21, comma 15, d.P.R. n. 327/2001. Il ricorrente, deducendo la contraddittorietà degli atti e la mancata costituzione della commissione provinciale, rinnovava l’invito all’avvio della procedura, senza ottenere riscontro, e adiva il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato come l’amministrazione avesse tempestivamente riscontrato l’istanza del 16 settembre 2025 con un provvedimento negativo espresso, divenuto inoppugnabile e la cui legittimità esulava dal perimetro del giudizio sul silenzio. A tale provvedimento aveva fatto seguito, il giorno successivo, la richiesta alla commissione provinciale per la determinazione dell’indennità.
Quanto alla successiva nota del 10 novembre 2025, il TAR ne ha escluso la natura di nuova istanza, qualificandola come mero sollecito all’esercizio di un potere di autotutela, che non è né doveroso né vincolato. In tal senso, il Collegio ha richiamato il principio per cui il riferimento a circostanze nuove non è di per sé sufficiente a radicare il presupposto dell’obbligo di provvedere su un’istanza di autotutela, con la conseguenza che la mancata risposta non determina automaticamente alcuna illegittimità.
La Corte ha inoltre escluso la natura soprassessoria del provvedimento negativo, in quanto l’amministrazione aveva correttamente attivato il subprocedimento innanzi alla commissione provinciale, ai sensi dell’art. 21, comma 15, d.P.R. n. 327/2001. La mancata istituzione della commissione da parte della Regione, in violazione dell’art. 41 del medesimo d.P.R., è stata ritenuta circostanza non addebitabile ad ANAS, che si era limitata a seguire il procedimento delineato dalla normativa.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato, non potendosi ritenere formato il silenzio-inadempimento sull’istanza del 16 settembre 2025, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.