Onere della prova dell’accessorietà dell’attività esente nel pro-rata IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 5683 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pro-rata IVA, l’attività che genera operazioni esenti, svolta nei locali adibiti ad attività di impresa, concorre al calcolo della percentuale di detraibilità dell’imposta ex artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633/1972, a meno che il contribuente non dimostri che essa sia in concreto accessoria all’attività imponibile. Ai fini di tale verifica, non è sufficiente il mero raffronto tra i volumi d’affari, ma occorre aver riguardo al rapporto tra l’operazione economica e le attività imponibili del soggetto passivo, nonché all’impiego che essa implica di beni e servizi per i quali l’IVA è dovuta. L’onere della prova grava sul contribuente che contesta l’applicazione del criterio ordinario di calcolo.
Il Fatto
La società, esercente attività di bar, deteneva nei propri locali alcuni videogiochi di proprietà di terzi, che generavano aggi per un ammontare di euro 40.559,00, a fronte di un volume d’affari complessivo di euro 81.851,00. L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per l’anno 2012, ritenendo che la contribuente avesse svolto sia operazioni imponibili sia operazioni esenti senza applicare il meccanismo del pro-rata di detraibilità dell’IVA.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana, riformando la sentenza, riteneva che i dati forniti fossero sufficienti a dimostrare la non occasionalità dell’attività di videogioco. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il motivo di ricorso nella parte in cui censurava l’insufficiente e contraddittoria motivazione, poiché, alla luce della novella di cui all’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il vizio motivazionale è ora circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo. Ha poi esaminato nel merito la violazione degli artt. 19 e 19-bis del d.P.R. n. 633/1972, che escludono dal calcolo del pro-rata le operazioni esenti accessorie a quelle imponibili.
La Corte, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ha precisato che una prestazione è accessoria quando non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile e non implica un impiego significativo di beni e servizi per i quali l’IVA è dovuta. Il valore economico delle operazioni è un indizio rilevante ma non decisivo: occorre valutare il rapporto tra le operazioni e le attività imponibili del soggetto passivo.
Richiamando la propria giurisprudenza (tra cui Cass. n. 12689 del 2020), la Corte ha ribadito che l’occasionalità o l’accessorietà di un’attività va accertata in concreto e non in base a previsioni astratte. In applicazione del principio di prossimità della prova, in presenza di operazioni imponibili ed esenti svolte nei medesimi locali, spetta al contribuente fornire la prova dell’accessorietà dell’attività esente, anche mediante contabilità separate.
Nel caso di specie, gli aggi derivanti dai videogiochi ammontavano a circa la metà del volume d’affari complessivo e il giudice d’appello aveva accertato la non provvisorietà dell’installazione delle apparecchiature. La contribuente non aveva quindi dimostrato la natura meramente accessoria dell’attività di gestione dei videogiochi, che anzi risultava effettivamente esercitata in modo non occasionale. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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