Processo verbale di accesso mirato e termine dilatorio per l’avviso IVA (Cass. civ. Sez. V n. 25282 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento IVA, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza. Il termine decorre dal rilascio della copia del verbale che chiude le operazioni di accesso, ispezione o verifica, indipendentemente dal contenuto e dalla denominazione formale dell’atto. In caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente il processo verbale di accesso che indichi i documenti prelevati, senza che sia necessaria l’adozione di un ulteriore processo verbale di constatazione contenente le violazioni riscontrate. Resta riservato al giudice del merito l’accertamento sul contenuto dei verbali e sulla data di consegna, ai fini della verifica del rispetto del termine.

Il Fatto

L’Ufficio controlli della Direzione provinciale notificava a una società un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione l’IVA detratta, in relazione a una fattura per costi di regia, disconosciuti per difetto di inerenza con un precedente avviso emesso per l’anno di imposta 2009.

La contribuente impugnava l’atto. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava, condannandola alle spese. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. Una sezione della Corte, con ordinanza interlocutoria, rimetteva la causa alla sezione semplice per difetto di evidenza decisoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la nullità dell’avviso per mancata redazione del processo verbale di constatazione. La Corte ricostruisce il quadro: l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 18184 del 2013, tutela il contraddittorio procedimentale e sanziona con l’illegittimità l’atto emesso prima del termine dilatorio.

Tale nullità opera solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali d’impresa, non nelle verifiche a tavolino, e riguarda anche l’IVA. Il verbale richiesto dalla norma è quello che conclude le operazioni, non un ulteriore atto di contestazione. Nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documenti, è sufficiente che il verbale indichi i documenti prelevati, decorrendo da esso il termine dilatorio (Cass. n. 12094 del 2019, Cass. n. 11589 del 2021).

L’art. 24 della legge n. 4 del 1929 non impone sempre un processo verbale di constatazione: il verbale redatto in occasione dell’accesso può avere contenuto meramente ricognitivo, purché attesti le operazioni compiute. L’avviso contestato è stato emesso dopo un accesso finalizzato all’acquisizione di documentazione.

Manca però l’accertamento, di competenza esclusiva del giudice del merito, sul contenuto dei verbali e sulla data di consegna dell’ultimo atto alla società: da verificare se i verbali elenchino la documentazione acquisita e se sia stato rispettato il termine di sessanta giorni. Su questo punto il motivo è fondato e la causa va rinviata.

Il secondo motivo è infondato: l’accertamento integrativo presuppone elementi nuovi, ma nella specie i titoli delle riprese e gli anni di imposta sono diversi, non trattandosi di diversa valutazione del materiale già acquisito. È invece fondato il quarto motivo, poiché la sentenza d’appello aveva erroneamente ritenuto passata in giudicato la pronuncia sull’IRES, in realtà impugnata e definita con ordinanza n. 25090/2026 di accoglimento del ricorso incidentale della società. Le restanti doglianze restano assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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