Revoca della gara richiede motivazione sulla comparazione degli interessi (C.G.A.R.S. n. 524 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’aggiudicazione provvisoria e degli atti di gara, pur rientrando nel potere discrezionale dell’amministrazione e prescindendo dall’applicazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 quanto alla sua stessa esperibilità, non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare puntualmente le ragioni di pubblico interesse o le specifiche situazioni di fatto sopravvenute e non prevedibili. Il provvedimento di ritiro deve dare conto di una effettiva ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, non essendo sufficiente una formula di stile che si risolva nella mera ripetizione della gara. L’invocato mutamento della situazione di fatto non può identificarsi con l’inerzia dell’amministrazione protrattasi nel tempo, né può prescindere dalla considerazione delle osservazioni e delle offerte migliorative presentate dall’operatore. Il difetto di motivazione ricorre tutte le volte in cui non sia possibile ricostruire l’iter logico-giuridico della scelta amministrativa.
Il Fatto
Con avviso di gara del 13 giugno 2005, l’amministrazione bandisce l’asta per la concessione d’uso di un immobile demaniale, per un periodo di sei anni. La società appellante risulta aggiudicataria provvisoria, con canone annuo determinato. L’aggiudicazione era subordinata all’approvazione dell’organo sovraordinato e condizionata alla definizione del giudizio promosso dal precedente concessionario, conclusosi favorevolmente per la stazione appaltante in primo e in secondo grado.
Dopo numerose diffide e la riconsegna del cespite all’amministrazione nel 2013, questa avvia nel 2019 un procedimento di ritiro della gara, invocando il mutamento dello stato delle cose. La società presenta osservazioni e offre un canone aggiornato. Segue il ricorso avverso il silenzio, accolto con assegnazione di un termine per provvedere. L’amministrazione revoca quindi l’avviso di gara con provvedimento del 2023. Il TAR respinge il ricorso nel merito; la società appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, che consente la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile o per nuova valutazione dell’interesse originario. Da ciò discende il dovere dell’amministrazione di indicare puntualmente, nel rispetto dell’art. 3 legge n. 241/1990, le ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento dell’autotutela.
La Corte rammenta l’orientamento secondo cui la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e degli atti di gara rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione, il cui esercizio prescinde dall’applicazione dell’art. 21-quinquies. Tuttavia, anche in assenza di aggiudicazione definitiva, è necessaria la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico che rendano inopportuna la prosecuzione della gara. La sussistenza o meno dell’affidamento incide sull’ampiezza delle ragioni di revoca e sulla riconoscibilità di un indennizzo, ma non esonera da una puntuale motivazione.
Nel caso concreto, l’amministrazione non ha approvato l’aggiudicazione per un tempo lunghissimo, ben oltre la conclusione del giudizio con il precedente concessionario, condizione espressa posta nel verbale di aggiudicazione. Il provvedimento impugnato si fonda su una formula di stile: il mutamento delle condizioni appare dipeso unicamente dall’inerzia amministrativa, e l’unica finalità sembra essere la ripetizione della gara, senza considerare la maggiorazione del canone offerta dall’appellante.
Assume rilievo, inoltre, che le osservazioni della società, con offerta di eseguire i lavori di manutenzione e di corrispondere un canone aggiornato, non trovano alcun vaglio specifico. Resta oscura persino la rivalutazione dell’interesse pubblico. L’appello è pertanto accolto in parte, con annullamento del provvedimento di revoca; la causa è rimessa a nuovo ruolo, condizionatamente a nuova istanza di fissazione d’udienza, per l’an e il quantum del risarcimento e per le spese.
Nota della Redazione
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