Progressione interna: legittima la valorizzazione dell’anzianità di servizio (TAR Lazio n. 14464 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive interne di progressione verticale riservate ai dipendenti dell’amministrazione, la scelta di attribuire un punteggio maggiorato all’anzianità di servizio maturata nell’area di provenienza è legittima e coerente con la ratio della selezione. Tali procedure hanno natura derogatoria rispetto ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego e non sono soggette alle regole di cui all’art. 35, comma 5.2, del d.lgs. n. 165/2001 né alla direttiva n. 3/2018, che riguardano i concorsi aperti anche a candidati esterni. I principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. non sono violati quando la parametrazione dei punteggi tra titoli di studio e servizio risulti ragionevole. La censura avverso il criterio di preferenza della maggiore età anagrafica, previsto dal bando in deroga all’art. 5, comma 4, lett. p), del d.P.R. n. 487/1994, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse se il mancato superamento della selezione non dipende dall’applicazione di quel criterio.
Il Fatto
Un dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha partecipato a una procedura selettiva interna per la progressione di 839 unità dall’Area Assistenti all’Area Funzionari. Il bando prevedeva una fase di valutazione dei curricula, con punteggio massimo di 40 punti, e una successiva prova scritta. Il ricorrente ha superato la prova con il punteggio massimo, ma si è collocato in posizione non utile: gli sono stati attribuiti 18,38 punti per l’esperienza professionale e 27 per la laurea specialistica, per un totale di 65,38 punti, contro i 73,25 dell’ultimo vincitore.
Il dipendente ha impugnato la graduatoria e il bando deducendo, con il primo motivo, l’illegittimità del riparto dei punteggi. Contestava, in particolare, l’attribuzione di 24 punti per il solo diploma di scuola secondaria — requisito già di partecipazione — e il peso eccessivo riconosciuto agli anni di servizio. Con il secondo motivo, censurava il criterio di preferenza della maggiore età anagrafica a parità di punteggio, asseritamente contrario all’art. 5, comma 4, lett. p), del d.P.R. n. 487/1994, che dispone la preferenza del più giovane.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il primo motivo di ricorso. La differenziazione tra i titoli è adeguata: il bando riconosce 24 punti per il diploma, 26 per la laurea triennale, 27 per la laurea specialistica, oltre a punteggi ulteriori per i titoli post lauream. Il riconoscimento del punteggio per il diploma non preclude la differenziazione in favore dei candidati con più elevata formazione accademica.
Quanto alla valorizzazione dell’anzianità di servizio (1,5 punti per anno), la scelta è legittima perché la procedura è una progressione verticale interna, non un concorso per l’accesso al pubblico impiego. In tali procedure è peculiare considerare le capacità e le qualità maturate presso l’amministrazione di appartenenza, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 5809 del 2015 citato dalla sentenza. La scelta risulta logica anche perché il punteggio per i titoli di studio poteva raggiungere 30 punti sui 40 complessivi della fase curricolare, consentendo ai laureati di ottenere comunque un punteggio elevato.
Le disposizioni dell’art. 35, comma 5.2, del d.lgs. n. 165/2001 e della direttiva n. 3/2018 riguardano i concorsi pubblici e non le selezioni interne, che hanno natura derogatoria. Pertanto non risultano violati gli artt. 3, 51 e 97 Cost., essendo la distribuzione dei punteggi ragionevole e coerente con la ratio della selezione.
Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: appurata l’infondatezza del primo motivo, il ricorrente permane nella posizione n. 142 e il mancato superamento della selezione non dipende dal criterio di preferenza anagrafica. Poiché non sussiste la soglia minima di interesse all’impugnazione, la censura è inammissibile.
Il ricorso è stato, quindi, respinto, con compensazione delle spese di lite per le peculiarità della controversia. La sentenza è stata decisa nella camera di consiglio del 9 giugno 2026 ed eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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