Procura speciale generica su foglio separato: ricorso inammissibile e insanabile (TAR Lombardia n. 1830 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura alle liti rilasciata su foglio separato analogico, di cui sia depositata copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, non integra l’ipotesi della procura apposta in calce al ricorso. Il rispetto della formalità di cui all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 certifica l’autografia della sottoscrizione, ma non assorbe l’esigenza che la procura rechi in sé gli elementi identificativi della controversia. Essa deve pertanto indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità adita, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. Il vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né è concessibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., poiché l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, cui la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta elettronica per il docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.

Passata la sentenza in giudicato, l’Amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna all’erogazione del beneficio, la nomina di un Commissario ad Acta e una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in camera di consiglio, l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Il difensore della ricorrente non era presente all’udienza; il Tribunale ha escluso l’obbligo di adottare l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 1305 del 2026, secondo cui l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio.

Nel merito della procura, il Collegio osserva che essa è stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica. La procura non indica né il Tribunale amministrativo regionale adito, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione, né la parte resistente, né la data di rilascio.

Tale contenuto viola l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che impone la procura speciale. Il Tribunale richiama Consiglio di Stato, III, n. 866 del 2026 e Cass. civ., SS.UU., n. 37434 del 2022. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto (cfr. Cass. civ., n. 14437 del 2019 e n. 24670 del 2019).

Il Collegio nega che l’eccezione possa estendersi in forza dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021: la congiunzione fisica tra documento informatico e analogico non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza del contenuto dell’atto. Il Tribunale prende quindi le distanze dall’indirizzo di Consiglio di Stato, III, n. 8552 del 2024, ritenendolo in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che ha stabilito la necessaria anteriorità o coevità della procura rispetto al ricorso.

Quanto alla sanabilità, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 e Cons. Stato, III, n. 866 del 2026: la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. L’errore scusabile non è concedibile, poiché la Plenaria non ha innovato il quadro normativo (cfr. Cons. Stato, III, n. 1860 del 2026). Il ricorso, notificato dopo il 2 ottobre 2025, è perciò inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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