Definizione anticipata del giudizio disposta ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. in caso di danno ovviabile con decisione nel merito (TAR Basilicata n. 78 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare può essere decisa senza previa delibazione del fumus boni iuris e del periculum in mora quando il danno lamentato dal ricorrente sia integralmente ovviabile dalla decisione nel merito della controversia. In tale evenienza, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., può disporre direttamente la trattazione della causa nel merito, fissando l’udienza pubblica di discussione. L’assunzione anticipata della decisione definitiva costituisce strumento processuale che risponde alla finalità di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale. La scelta prescinde da qualsiasi valutazione sommaria sulla fondatezza del ricorso e sulla sussistenza del requisito del danno grave e irreparabile, che restano assorbite nella trattazione a cognizione piena.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un’ATI, ha impugnato davanti al TAR Basilicata il provvedimento con cui l’Amministratore Delegato di ANAS S.p.A. ha disposto l’annullamento in autotutela di tutti gli atti della procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, limitatamente al Lotto n. 2 della Regione Basilicata.
La ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di autotutela, chiedendone l’annullamento e proponendo contestualmente domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione. Si è costituita in giudizio la stazione appaltante, mentre la controinteressata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha ritenuto che al danno lamentato dalla parte ricorrente possa ovviarsi con la trattazione della causa nel merito, come consentito dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La norma richiamata attribuisce al collegio il potere di definire il giudizio cautelare disponendo l’assunzione anticipata della decisione di merito, senza necessità di pronunciarsi sulla domanda di sospensiva, laddove la lesione dedotta sia suscettibile di essere rimossa dall’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso.
La scelta del giudice di avvalersi di tale facoltà implica che la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora sia assorbita nella cognizione piena della controversia, la cui definizione è fissata in tempi rapidi. L’ordinanza cautelare non contiene pertanto alcuna delibazione sommaria nel merito, né alcuna verifica sull’irreparabilità del pregiudizio, rimanendo tali questioni riservate alla decisione definitiva del giudizio.
Conseguentemente, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica di discussione del ricorso, disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione e la comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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