Rinvio al merito della controversia sul silenzio-assesso in materia di permesso di costruire ex art. 55, comma 10, c.p.a. (TAR Lombardia n. 538 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibazione delle questioni giuridiche sottese a una controversia in materia di silenzio-assenso su istanza di permesso di costruire, anche in ragione degli interessi coinvolti, può richiedere un approfondimento più ampio di quello sommaramente proprio della fase cautelare. In tal caso, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., può definire il giudizio nel merito, fissando l’udienza pubblica di trattazione, qualora sussistano i presupposti per un’adeguata tutela delle parti, ferma restando la possibilità per il ricorrente di integrare o modificare la pratica edilizia contestata.

Il Fatto

La società ricorrente agiva dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso su una propria istanza di permesso di costruire presentata al Comune di Milano, con conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio del certificato. In via subordinata, la società chiedeva la declaratoria di inefficacia o l’annullamento del successivo provvedimento di diniego, nonché degli atti connessi, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il Comune di Milano si costituiva in giudizio per resistere alle avverse pretese.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale, all’esito della camera di consiglio, ha ritenuto che la valutazione delle questioni giuridiche sottese alla vicenda, anche in ragione degli interessi coinvolti, richiedesse una delibazione più approfondita di quella necessariamente sommaria propria della fase cautelare. Ha pertanto ravvisato la necessità di rinviare la trattazione alla fase del merito.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., anche avuto riguardo ai profili di danno, al fine di assicurare un’adeguata tutela alla parte ricorrente. Tale definizione è stata disposta ferma restando la possibilità per la società di integrare o modificare nelle more la contestata pratica edilizia, anche rinunciando all’utilizzo di una porzione di superficie lorda condonata ma demolita e non più esistente.

Il Tribunale ha infine compensato tra le parti le spese della fase cautelare, disponendo la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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