Professore sospeso: 10 anni senza cariche direttive (Corte cost. n. 128/2026)
Con la sentenza n. 128 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’articolo 89, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto n. 1592 del 1933. Quella norma stabilisce che il professore universitario colpito dalla sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio non può, per dieci anni solari, essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria. La regola resta quindi in vigore così com’è.
Il caso. Una professoressa ordinaria di un’università statale, coordinatrice e direttrice di una scuola di specializzazione, era stata sospesa dall’ufficio e dallo stipendio per un mese. Prima del questionario anonimo con cui ogni anno gli studenti valutano l’offerta formativa, aveva scritto sul gruppo WhatsApp degli specializzandi un messaggio in cui ricordava che il questionario era «segreto» ma non per lei e chiedeva di essere benevoli. Il messaggio era poi finito sulla pagina Facebook di un’associazione studentesca. L’ateneo aveva ritenuto la condotta lesiva della dignità e dell’onore del professore. Alla sospensione si era aggiunto in automatico il divieto decennale di ricoprire cariche direttive. La docente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
Il dubbio. Il TAR ha respinto tutte le censure sulla sospensione, ma ha sollevato la questione sul divieto decennale. Il punto è che la legge lo fa scattare sempre, in misura fissa: l’organo disciplinare non può decidere se applicarlo né può ridurne la durata in base alla gravità del fatto. Per il giudice questo contrasta con l’articolo 3 della Costituzione, letto insieme agli articoli 2, 4 e 35, perché comportamenti anche lievi ricevono la stessa reazione di quelli gravi e perché dieci anni comprimono in modo eccessivo la carriera. Nel caso concreto la sospensione era stata di un solo mese, ma l’interdizione durava dieci anni e comportava la perdita dell’incarico già ricoperto.
Il ragionamento della Corte. Su due punti la Corte ha dato ragione al giudice. Il divieto è una vera sanzione accessoria, non una causa di ineleggibilità come sosteneva l’Avvocatura dello Stato. E anche le sanzioni accessorie, comprese quelle con finalità preventiva, devono rispettare ragionevolezza e proporzionalità: su questo la Corte si è discostata da precedenti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Nel merito, però, la norma ha superato il controllo. Il regio decreto del 1933 divide gli illeciti dei docenti in due gruppi: quelli minori, puniti con la sola censura, e quelli più seri, puniti con la sospensione o con l’allontanamento definitivo. L’interdizione riguarda solo il secondo gruppo. Secondo la Corte affidare una carica di vertice a un professore sospeso danneggia già di per sé il prestigio e il buon andamento dell’ateneo, quale che sia l’illecito commesso. I dieci anni, poi, non misurano la gravità del fatto: servono a coprire almeno due mandati, dato che il rettore resta in carica sei anni e altri incarichi di regola tre. Infine il sacrificio del docente è limitato, perché la misura non tocca l’insegnamento, la ricerca e la progressione della carriera accademica, ma solo le cariche direttive.
Cosa cambia in pratica. Per la norma non cambia nulla: continua ad applicarsi in modo automatico e per l’intera durata di dieci anni. Per chi insegna all’università la conseguenza concreta è che una sospensione dall’ufficio e dallo stipendio, anche breve, comporta comunque l’esclusione decennale dalle cariche direttive e la decadenza da quelle in corso. L’unico spazio di graduazione resta a monte, nella scelta della sanzione principale e della sua durata da parte dell’organo disciplinare. Resta invece fermo il principio che le sanzioni amministrative accessorie sono soggette al controllo di proporzionalità: in questo caso il controllo è stato superato, in altri casi può non esserlo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/128