Requisiti di onorabilità e diniego dell’attività commerciale dopo condanna penale (TAR Lombardia n. 1885 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una condanna penale definitiva per delitti contro la persona commessi con violenza e puniti con pena edittale minima superiore a tre anni, l’Amministrazione comunale è tenuta a negare l’avvio e a vietare la prosecuzione dell’attività di commercio, poiché la condanna esclude il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 71 d.lgs. n. 59/2010. L’accertamento del requisito morale non integra un apprezzamento discrezionale, ma un giudizio vincolato sulle risultanze del casellario giudiziale, atto pubblico assistito da fede privilegiata. La verifica del possesso dei requisiti non è confinata al momento iniziale, ma si estende all’intera durata dell’esercizio: una volta intervenuto il venir meno del requisito, l’atto inibitorio è legittimo anche rispetto all’attività già avviata in forza di altro titolo. La preclusione opera finché non sia intervenuta la riabilitazione, che estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.

Il Fatto

La ricorrente presentava una SCIA per l’esercizio della vendita presso il domicilio dei consumatori e altra segnalazione per l’apertura di un esercizio di commercio di vicinato. Un primo controllo dei requisiti morali aveva avuto esito positivo; la successiva verifica, effettuata dalla Polizia Commerciale, evidenziava invece che il titolare dell’impresa individuale non possedeva i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge.
Il Comune di Gallarate emanava così l’ordinanza dirigenziale che vietava la prosecuzione dell’attività di vendita a domicilio e il commercio di vicinato. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina del commercio. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare e, all’esito della trattazione nel merito, è giunto alla decisione definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa di sistema: il Legislatore può legittimamente interdire lo svolgimento di attività imprenditoriali a chi abbia manifestato indole violenta e mancato rispetto delle regole di convivenza civile. La valutazione sulla colpevolezza è riservata al giudice penale e una volta intervenuta la condanna definitiva né la Pubblica Amministrazione né il giudice amministrativo possono sindacarne ragioni o circostanze.

Nel caso concreto, la consultazione del casellario giudiziale aveva rivelato a carico del titolare dell’impresa individuale una condanna definitiva a otto anni e sei mesi di reclusione per reati associativi e contro la persona, con pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale. Il Collegio qualifica tale condanna come circostanza ostativa ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 59/2010.

L’ordinanza comunale è quindi vincolata: l’accertamento dei requisiti di onorabilità non ammette apprezzamenti discrezionali né interpretazioni estensive. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa che ha escluso sovrapposizioni tra fattispecie, confermando la diversificata disciplina dettata dal Legislatore.

Il Collegio sottolinea inoltre che non risulta alcuna riabilitazione intervenuta in favore del condannato. La preclusione permane, pertanto, perché solo la riabilitazione — estinguendo le pene accessorie e gli altri effetti penali — reintegra il condannato nella pienezza della capacità giuridica.

La decisione valorizza infine il principio della ragione più liquida, che ha consentito di derogare all’ordine logico delle questioni. Il ricorso è respinto perché infondato e la ricorrente è condannata alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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