Il progetto di rotatoria non è irragionevole per solo arretramento dell’accesso (TAR Sicilia n. 3762 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scelta progettuale relativa alla realizzazione di un’opera pubblica costituisce espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’obiettiva irragionevolezza e del travisamento dei fatti. La necessità di arretramento dell’ingresso e della recinzione di un immobile, conseguente al nuovo assetto viario, non integra di per sé prova dell’irragionevolezza del progetto, dovendo l’interessato fornire allegazioni puntuali e dettagliate e restando comunque dovuta l’indennità di esproprio. Le generiche preoccupazioni sulla sicurezza durante i lavori non assumono rilievo, essendo l’esecuzione soggetta alle discipline di settore. Il principio di non contestazione non si applica quando occorra una valutazione giuridica o qualitativa del fatto e presuppone un corrispondente onere di allegazione specifica in capo all’attore.
Il Fatto
La ricorrente, società che opera nel settore delle riparazioni e commercializzazioni di macchine agricole e di movimento terra, esercita l’attività in due capannoni siti nel Comune di Belpasso, adibiti a officina e a esposizione commerciale. Il progetto di prolungamento della tratta metropolitana prevede la realizzazione di una rotatoria lungo la strada provinciale 15, all’altezza degli ingressi degli immobili della società.
Ricevuta in data 9 gennaio 2024 la notifica del decreto di occupazione d’urgenza, della comunicazione di immissione in possesso e del piano particellare, la società ha impugnato davanti al TAR Sicilia il decreto commissariale di occupazione, il decreto di approvazione del progetto con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, il decreto dirigenziale regionale di apposizione del vincolo e il verbale di immissione in possesso, contestando il tracciato della rotatoria e chiedendo la rimodulazione delle superfici e della viabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione degli avvisi di avvio del procedimento. Gli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001, si osserva, riguardano la fase di avvio dei procedimenti di apposizione del vincolo e di approvazione del progetto definitivo; i provvedimenti conclusivi restano estranei a tali pubblicazioni. L’Amministrazione, peraltro, non ha fornito prova dell’assolvimento delle formalità previste.
Nel merito, la Sezione ricostruisce le doglianze della società e le valuta separatamente. Quanto alla richiesta di verifica dei punti di tracciamento, essa non dimostra l’obiettiva irragionevolezza della scelta progettuale, non essendo provato che i punti contemplati in progetto risultino incongrui.
Sulla rimodulazione della viabilità e sulla traslazione della rotatoria, il Collegio rileva che neppure l’arretramento dell’ingresso e della recinzione è circostanza idonea a dimostrare l’irragionevolezza del progetto. L’affermazione deve essere confortata da allegazioni puntuali e dettagliate, anche perché l’Amministrazione è tenuta a corrispondere l’indennità al soggetto espropriato. Le preoccupazioni sulla futura sicurezza dei lavori restano generiche, dovendo gli stessi svolgersi nel rispetto delle discipline di settore.
Quanto all’accesso alla strada interpoderale, la censura non concerne l’irragionevolezza del progetto ma le modalità di esecuzione; inoltre la società non può agire a tutela di un interesse altrui e non ha fornito prova che l’accesso sia contemplato in modo da impedirne la praticabilità.
Il Collegio esclude infine che l’irragionevolezza possa dirsi provata in forza del principio di non contestazione. La giurisprudenza citata — Cass. civ. Sez. I n. 10629 del 2024 e Cass. civ. Sez. III n. 8261 del 2024 — richiede un corrispondente onere di allegazione specifica e non applica il principio quando debba effettuarsi una valutazione giuridica o qualitativa del fatto, come nel caso dell’eccesso di potere dedotto. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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