Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi di minore rilevanza (TAR Sicilia n. 3757 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana che ammetteva la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, deve ritenersi pienamente applicabile in ambito regionale la disciplina statale di cui all’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Ne consegue che, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono sanabili esclusivamente gli interventi edilizi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. Ai fini paesaggistici rileva la creazione di qualsiasi nuovo volume o superficie, intendendosi per superficie utile ogni opera calpestabile o comunque sfruttabile, a prescindere dalla destinazione. Il carattere vincolato dei provvedimenti in materia di abusi edilizi esclude la necessità del preavviso di diniego e della comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo del privato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lipari ha respinto la domanda di condono edilizio relativa a un modesto ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione, consistente in un piccolo cucinotto e in un ridotto bagno, per una superficie complessiva non superiore a metri quadri 9,35. Il diniego si fondava sul parere contrario espresso dalla Soprintendenza competente, che aveva altresì ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente ha dedotto la lesione delle garanzie partecipative, non essendogli stato notificato l’avviso della Soprintendenza né comunicato il preavviso di rigetto, e ha sostenuto la sanabilità delle opere in quanto realizzate anteriormente all’imposizione del vincolo di inedificabilità temporanea. L’Amministrazione regionale, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando la disciplina statale sul terzo condono e la giurisprudenza costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. La Consulta ha chiarito che il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 alla disciplina statale investe non solo i termini e le forme della richiesta, ma anche i limiti entro i quali il titolo può essere rilasciato, tra cui il citato art. 32, comma 27, lettera d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta.
Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che, in Sicilia, il terzo condono non è ammesso in presenza di vincoli relativi, salvo che per gli interventi di minore importanza. Il Collegio richiama sul punto le pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 e n. 288/2023, oltre a un consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, secondo cui le opere abusive in aree vincolate sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Nel caso concreto l’intervento ha determinato la creazione di nuovi volumi o superfici in un ambito territoriale soggetto a vincolo paesaggistico risalente nel tempo. Il Tribunale osserva che, ai fini paesaggistici, rileva la creazione di ogni tipo di volume e che la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, comprendendo qualsiasi opera calpestabile o sfruttabile.
Quanto ai profili partecipativi, il Collegio esclude la fondatezza delle censure. Il Comune ha puntualmente indicato il provvedimento della Soprintendenza posto a fondamento della decisione, sì che era onere dell’interessato attivarsi per acquisirlo. A fronte di atti vincolati in materia di repressione di abusi edilizi non è richiesta specifica motivazione, né la comunicazione di avvio o il preavviso di diniego, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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