Programma di sviluppo comunale senza lesività diretta: ricorso inammissibile (TAR Trentino-Alto Adige n. 201 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio, introdotto dall’art. 51 della legge provinciale n. 9/2018, costituisce strumento di pianificazione strategica a lungo termine, con natura programmatica e di indirizzo. Le misure in esso contenute non esprimono, di norma, statuizioni finali e prescrittive e non sono destinate ad attuare le singole modifiche agli strumenti di pianificazione subordinati. Esse non producono effetto ablativo o conformativo sulla proprietà privata e divengono concretamente lesive solo quando recepite e attuate dal piano comunale per il territorio e il paesaggio. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il solo programma per difetto di un interesse concreto e attuale, non supplito dalla vicinitas.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di una residenza barocca sottoposta a tutela storico-artistica ai sensi della legge n. 1089/1939 e dell’antistante prato, gravato da vincolo indiretto e ricadente in un insieme tutelato. Con ricorso notificato nel maggio 2025 impugnava la delibera della Giunta provinciale di approvazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio del Comune di Brunico, unitamente agli atti presupposti, nella parte in cui recepisce il concetto del traffico per Brunico Est: una nuova rotatoria su via Plan de Corones, l’allargamento della stessa e un parcheggio sotterraneo.

Il ricorrente deduceva l’illogicità del programma per contrasto con il parere negativo espresso dalla Sovrintendenza provinciale sui beni culturali e la violazione dell’art. 53, commi 7 e 8, della legge provinciale n. 9/2018, per motivazione elusiva rispetto alle prescrizioni della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio. La variante urbanistica che interessava la sua proprietà era già stata annullata con precedente sentenza del medesimo Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene superfluo disporre la consulenza tecnica richiesta, sussistendo elementi sufficienti per la decisione, e affronta direttamente il nodo dell’interesse a ricorrere. Il ricorso è inammissibile perché le previsioni impugnate rivestono natura meramente programmatica e di indirizzo, priva di autonoma lesività.

Il percorso argomentativo muove dal quadro normativo. L’art. 51 della legge provinciale n. 9/2018 configura il programma come strumento di programmazione a lungo termine, valido almeno dieci anni e non modificabile con varianti puntuali; i suoi principi e obiettivi vincolano il piano comunale, ma è l’art. 52 a demandare a quest’ultimo la definizione degli utilizzi del territorio, l’individuazione delle aree per le opere di urbanizzazione e la delimitazione delle zone. Parimenti, l’art. 61, comma 1 attribuisce al solo piano comunale l’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

Su questa base il Tribunale distingue il caso deciso dalla precedente pronuncia dello stesso TRGA, con cui erano stati annullati gli atti di variante urbanistica e paesaggistica che avevano apposto un vincolo espropriativo sul fondo del ricorrente. Il programma recepisce sì il concetto del traffico come misura pianificata a medio termine, ma si tratta di misure che, per assumere efficacia concreta, devono essere recepite dal piano comunale per il territorio e il paesaggio e, se del caso, dal piano paesaggistico.

Il richiamo alla giurisprudenza sul requisito dell’interesse è puntuale: personalità, attualità e concretezza, con esclusione della lesione meramente potenziale. La vicinitas abilita in astratto il proprietario a censurare l’atto di pianificazione, ma non basta a dimostrare il pregiudizio, che deve derivare in modo immediato e diretto dal provvedimento impugnato. Nella materia delle opere pubbliche sono impugnabili solo gli atti effettivamente lesivi, come l’approvazione del progetto definitivo, il decreto di occupazione e quello di espropriazione.

Il Collegio valorizza, infine, la stessa delibera consiliare di adozione definitiva, ove si chiarisce che il programma presenta e valuta i concetti in linea di principio, mentre l’esatto andamento delle strade e la posizione del parcheggio vanno determinati in sede di modifica del piano urbanistico. La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni altra questione di rito e di merito, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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