Impianto di rifiuti e vicinitas: l’interesse del Comune limitrofo va provato (TAR Puglia n. 1260 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di legittimazione e interesse ad agire, il criterio della vicinitas non vale da solo e in modo automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, inteso quale specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Anche in materia ambientale l’Amministrazione comunale limitrofa è onerata di prospettare le possibili ripercussioni dell’opera realizzanda sul proprio territorio e di dimostrare, in caso di contestazione di controparte, l’effettiva sussistenza del pregiudizio, non necessariamente coincidente con la pericolosità dell’opera. In difetto di tale prova, ed essendo il pregiudizio rimasto una mera affermazione di principio, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Nella procedura di cui all’art. 208, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 l’Amministrazione procedente convoca unicamente gli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, con esclusione dei Comuni solo contermini.

Il Fatto

Il Comune di Poggiardo ha impugnato la determinazione con cui la Provincia di Lecce, all’esito di una Conferenza di Servizi, ha adottato un provvedimento integrato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, recante V.I.A. positiva e autorizzazione unica per un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi proposto da una società e da realizzarsi nel territorio di un Comune contermine.

Il ricorrente ha dedotto due ordini di doglianze di eccesso di potere per vizio istruttorio e motivazionale, sul presupposto di essere confinante e di ospitare sul proprio territorio una discarica e un impianto di trattamento a servizio dell’ambito. Con motivi aggiunti ha censurato la mancata considerazione del vincolo paesaggistico e urbanistico. La società controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse; la Provincia ha contestato il merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di interesse. Richiamando la giurisprudenza amministrativa più autorevole (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 22/2021), ribadisce che legittimazione ad agire e interesse al ricorso sono condizioni dell’azione distinte, che il giudice accerta autonomamente anche d’ufficio. La vicinitas individua la legittimazione, ma non prova da sola l’interesse, che consiste nello specifico pregiudizio derivante dall’atto e può essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo.

Calando il principio nella materia ambientale, il Tribunale ricorda che la legittimazione attiva dei Comuni per opere realizzate sul territorio di un ente limitrofo è stata riconosciuta (Cons. Stato, IV, n. 1071/2025), ma sempre a condizione che sussista un reale interesse e un vantaggio dall’annullamento (Cons. Stato, n. 619/2025; Sez. V, n. 5193/2011; n. 3247/2021). L’Amministrazione ricorrente deve prospettare le temute ripercussioni e provare il pregiudizio in caso di contestazione.

Nel caso concreto, il Comune ha fondato l’interesse sul potenziale pregiudizio alla salute e all’ambiente da emissioni dell’impianto, richiamando la propria posizione di ente contermine e la presenza di un impianto in chiusura. Il Collegio ritiene la deduzione poco circostanziata: mancano allegazioni sulle capacità emissive o inquinanti, sulla distanza del centro abitato dal sito e sui dati di inquinamento. Soprattutto, nessun principio di prova è stato offerto a fronte della contestazione di controparte, con la conseguenza che l’interesse si risolve in una mera affermazione di principio.

Quanto alla mancata convocazione in Conferenza di Servizi, il Tribunale la esclude sul piano normativo: l’art. 208, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 impone di convocare solo gli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, non i Comuni contermini. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi inammissibili per difetto di interesse; le spese sono integralmente compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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