Programmazione dei controlli sulla gestione delle amministrazioni statali e sul PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 60 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 100, secondo comma, Cost. e dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. La Sezione del controllo, in adunanza, stabilisce annualmente i programmi di attività secondo l’art. 3, comma 10-bis, legge n. 20/1994. Nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’attività di controllo sulla acquisizione e impiego delle risorse è svolta secondo le modalità dell’art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, con produzione di rapporti periodici almeno semestrali. Il perseguimento della logica del risultato declina i principi di imparzialità e buon andamento fissati dall’art. 97 Cost., esigendo la verifica del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha adottato, in adunanza dei Collegi congiunti, il quadro programmatico dei controlli per l’anno 2024, collocandolo nel contesto triennale 2024-2026. Il documento individua gli oggetti di indagine, i monitoraggi e le linee metodologiche dell’attività di controllo demandata alla Sezione.

La deliberazione si coordina con il quadro generale definito dalle Sezioni riunite e con la programmazione dei controlli dell’intera Corte nelle sue articolazioni centrali e regionali. Il programma è trasmesso agli organi costituzionali e alle amministrazioni interessate.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione di controllo sulla gestione assegnata dall’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, che impone di verificare la corrispondenza dei risultati agli obiettivi di legge e di valutare comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. La programmazione annuale è deliberata in adunanza ai sensi dell’art. 3, comma 10-bis, e si raccorda con il documento delle Sezioni riunite n. 37/2023.

Il baricentro del programma è costituito dagli interventi del PNRR e del correlato PNC. Per tali gestioni il controllo segue le modalità dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, con rapporti periodici a cadenza almeno semestrale. La verifica investe sia il rispetto degli equilibri finanziari, sia la rispondenza dei risultati ai piani di spesa, l’efficienza operativa delle amministrazioni e l’efficacia delle misure.

La Sezione seleziona gli interventi in ragione della rilevanza socio-economica e della tempistica dei singoli programmi, tenendo conto anche delle risultanze già acquisite nelle annualità 2022 e 2023. Particolare attenzione è dedicata ai profili di prevenzione dei rischi di irregolarità, frode e corruzione nell’attuazione del Piano.

Sul piano metodologico, le risultanze possono essere rese oltre che con le relazioni anche mediante rapporti in forma sintetica, con confronto-contraddittorio semplificato e scritto, senza adunanza pubblica, allo scopo di garantire maggiore tempestività. È confermata la necessità di interazione con le amministrazioni e con gli Organismi indipendenti di valutazione, cui l’art. 14 d.lgs. n. 150/2009 impone di segnalare alla Corte le criticità gestionali rilevate.

La Sezione concorre inoltre al giudizio e alla relazione sul Rendiconto generale dello Stato, verificando la conformità delle risultanze contabili sul versante delle entrate. La relazione annuale sugli esiti del controllo assume funzione di follow-up sulle gestioni esaminate, ponendo a raffronto osservazioni e misure consequenziali adottate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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