Ottemperanza al decreto ingiuntivo e nomina del Commissario ad acta (TAR Calabria n. 1513 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo giurisdizionale divenuto definitivo e non opposto. L’amministrazione ha l’onere di provare di avervi adempiuto; in mancanza, il giudice dichiara l’obbligo di ottemperanza e assegna un termine per il pagamento. Decorso inutilmente il termine, la nomina del commissario ad acta assicura l’esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Castrovillari, in data 20 novembre 2023, un decreto ingiuntivo con cui il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino è stato intimato al pagamento di una somma complessiva di € 68.330,51, oltre rivalutazione, interessi legali e spese legali. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato il 4 aprile 2024.
Il creditore ha quindi adito il TAR Calabria con ricorso in ottemperanza, notificato e depositato il 9 luglio 2024, chiedendo che fosse ordinato all’ente il pagamento delle somme portate dal titolo. Il consorzio intimato non si è costituito. Con ordinanza n. 1169 del 2 luglio 2025 il Tribunale ha rilevato dubbi sulla validità della notificazione del ricorso e del titolo a un indirizzo PEC non risultante dagli elenchi abilitati, disponendo la rinnovazione e la prova della notifica del titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha rilevato che il ricorrente ha dimostrato che l’indirizzo di destinazione delle notifiche è contenuto nell’indice INIPEC e che, pertanto, la notificazione è valida. Su tale premessa ha disposto la revoca dell’ordinanza n. 1169 del 2 luglio 2025.
Nel merito, il Tribunale ha affermato che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione giurisdizionale passata in giudicato. Ha inoltre precisato che l’ente non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
Sussistendo tutti i requisiti, il Collegio ha accolto l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. e ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato. Ha assegnato all’ente il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza.
Per il caso di inerzia oltre il termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del suo Ufficio, che provvederà, su istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate. Il compenso al commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha infine condannato il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.