Prova nuova in appello e giudicato sul credito da prelievo latte (Cons. Stato n. 5477 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, caratterizzato da una mass litigation su più annate e da una ricostruzione non agevole delle vicende del credito, è ammissibile in appello, ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., la produzione di sentenze di merito passate in giudicato che accertano la sussistenza del debito. Tali provvedimenti integrano una prova nuova indispensabile, idonea a escludere con efficacia di giudicato l’estinzione del credito accertata dalla sentenza impugnata, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. La statuizione giurisdizionale già formatasi prevale sulla declaratoria di prescrizione, che non può essere confermata in conflitto con i giudicati. La pendenza di giudizi definiti o in corso, calcolata a ritroso dal momento di adozione degli atti di riscossione, esclude la prescrizione decennale della sorte capitale.

Il Fatto

Le Agenzie appellanti impugnavano la sentenza con cui il TAR Veneto aveva accolto il ricorso del produttore avverso una cartella di pagamento emessa per il prelievo latte relativo alle annate lattiero-casearie dal 1996 al 1999, 2001 e 2002, per un importo superiore a un milione e novecentomila euro. Il giudice di prime cure aveva ritenuto prescritto il credito portato dalla cartella.

In appello le Agenzie deducevano l’erroneità di tale statuizione e chiedevano l’ammissione di prove documentali nuove, consistenti in quattro sentenze di merito, passate in giudicato, che avevano respinto i ricorsi del produttore avverso le imputazioni di prelievo delle rispettive campagne lattiere. Il produttore resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo e ha accolto l’istanza di ammissione delle prove nuove. Il punto di partenza è la natura discrezionale del potere conferito al giudice di appello dall’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., che può essere esercitato in deroga al divieto di nuovi documenti in presenza di peculiarità del singolo caso.

La Sezione richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025) secondo cui sono ammissibili quei provvedimenti giurisdizionali che consistano in una sentenza intervenuta tra le parti e che accerti con efficacia di giudicato la sussistenza del debito. Tale statuizione è idonea a escludere immediatamente l’estinzione del debito, senza necessità di ulteriori indagini fattuali o ricostruzioni ermeneutiche. L’ammissibilità è confermata quando la parte abbia comunque svolto le difese in primo grado e la produzione si risolva in una limitata integrazione documentale.

Nel caso concreto la Corte ha verificato che i documenti prodotti consistono in sentenze che integrano un giudicato di merito confermativo del credito. Esse escludono con efficacia vincolante l’intervenuta estinzione del debito accertata in primo grado. Non è quindi possibile confermare la prescrizione del credito, perché ciò confliggerebbe con i precedenti giudicati.

Il Collegio valorizza la complessità del contenzioso, qualificato come mass litigation: si tratta di giudizi analoghi su fasi diverse delle pretese progressivamente azionate dall’amministrazione, non agevolmente ricostruibili. A fronte di tale scenario la completa ricostruzione delle circostanze avvenuta solo in appello non resta senza giustificazione. La pendenza dei giudizi citati, chiusi o in corso, non anteriore a dieci anni calcolati a ritroso dal momento di adozione degli atti di riscossione, esclude la prescrizione decennale della sorte capitale.

L’appello è stato quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado respinto. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità del contenzioso e della mancata sostanziale difesa in prime cure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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