Litisconsorzio in appello tributario per vizi propri della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 22129 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non elimina la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti. Se le censure investono, oltre al merito della pretesa, anche vizi propri della cartella di pagamento, la causa è inscindibile e l’appello deve essere notificato anche all’agente della riscossione, già parte del giudizio di primo grado. In difetto, i giudici di appello devono disporre l’integrazione del contraddittorio; la sua omissione determina la nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo conclude, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa al recupero di un credito d’imposta, asseritamente utilizzato in modo indebito per gli anni 2001 e 2002. Il giudizio di primo grado si svolgeva davanti alla CTP di Caltanissetta, con la presenza sia dell’Agenzia delle entrate sia dell’agente della riscossione.
La CTR della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, accoglieva l’appello dell’Agenzia, rideterminando il carico iscritto a ruolo. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. L’Agenzia resisteva con controricorso. La questione centrale riguarda la regolarità del contraddittorio in appello, non essendo stato evocato l’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, denunciano l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, parte del giudizio di primo grado e non evocato in appello, con conseguente nullità del giudizio di secondo grado.
La Corte richiama la propria giurisprudenza: la norma sul processo tributario non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti. Solo nelle cause scindibili non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio verso le parti il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno. Il principio è ribadito dalle Sezioni Unite n. 11676 del 2024.
Con specifico riferimento ai rapporti tra Agenzia delle entrate e agente della riscossione, il litisconsorzio in appello sussiste solo nel caso di cause inscindibili, quando le censure investono, oltre al merito della pretesa, anche vizi propri della cartella. Se invece le censure non riguardano tali vizi, non vi è violazione del contraddittorio verso l’agente (ex multis, Cass. n. 31922 del 2021; n. 11165 del 2021).
La Corte precisa poi che l’obbligatorietà dell’integrazione sorge anche nel caso di litisconsorzio necessario processuale: quando l’impugnazione non è proposta verso tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati da litisconsorzio necessario sostanziale, sempre che si tratti di cause inscindibili o dipendenti. In tali ipotesi la mancata integrazione determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 1535 del 2010; n. 9046 del 2010; n. 26433 del 2017).
Nel caso concreto, il ricorso introduttivo aveva investito non solo il merito della pretesa, ma anche vizi propri della cartella, tanto che in primo grado erano parti sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione. L’atto di appello andava dunque notificato anche a quest’ultimo; in mancanza, i giudici di appello avrebbero dovuto ordinarne l’integrazione. Di qui l’accoglimento dei primi tre motivi, l’assorbimento del quarto e la cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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