Appello tributario, inammissibilità per aspecificità va interpretata restrittivamente (Cass. civ. Sez. V n. 1953 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Ove nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, deve essere consentito l’effettivo sindacato sul merito, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto al riesame nel merito della causa. L’aggravamento di aliquota ICI per gli immobili non locati, di cui all’art. 2, comma 4, l. n. 431 del 1998, colpisce indistintamente le unità immobiliari sottratte al mercato delle locazioni e prescinde dalla qualificazione del soggetto passivo dell’imposta.
Il Fatto
Una società immobiliare impugna l’avviso di accertamento I.C.I. relativo all’anno 2009, emesso da un Comune, contestando l’applicazione dell’aliquota maggiorata del 9 per mille in luogo di quella ordinaria del 4 per mille. La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale accoglie parzialmente l’appello della società, ritenendo inapplicabile l’aliquota maggiorata.
La società ricorre per cassazione lamentando che il giudice di appello ha dichiarato inammissibili per aspecificità gran parte dei motivi e ha omesso di pronunciare su di essi. Il Comune resiste e propone ricorso incidentale, deducendo che la CTR ha errato nell’escludere l’aliquota maggiorata per gli immobili non locati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo sulla ritenuta inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. La CTR aveva qualificato i profili censori come mera reiterazione delle doglianze di primo grado, prive di critiche puntuali alla sentenza impugnata. La Corte rileva che la società aveva riportato nell’atto di appello i passi che manifestavano l’intento sindacatorio dei singoli punti della decisione appellata.
Richiamando Cass. n. 12826/2017, Cass. n. 707/2019 e Cass. n. 15519/2020, la Corte afferma che nel processo tributario la sanzione di inammissibilità va letta in senso restrittivo. Il carattere devolutivo pieno dell’appello impone di consentire il sindacato sul merito ogni volta che l’atto esprima la volontà di contestare la decisione di primo grado. Nel caso concreto, il giudice di appello ha disatteso il gravame per ragioni di rito pur in presenza di un intento impugnatorio ampio.
Quanto al ricorso incidentale del Comune, la Corte ne riconosce la fondatezza. L’art. 2, comma 4, l. n. 431 del 1998 prevede aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale e, all’ultimo periodo, un aggravamento per gli immobili non locati per i quali non risultino registrati contratti da almeno due anni.
La Corte distingue la agevolazione, che afferisce alle unità immobiliari locate con contratti agevolati, dall’aggravamento di aliquota, che colpisce indistintamente gli immobili non locati. Richiamando Cass. n. 27022 del 2016 e Cass. nn. 21554, 21535, 21534 e 21485 del 2022, il Collegio rileva che l’istituto mira a contrastare condotte speculative e scelte opportunistiche che sottraggono al mercato unità immobiliari. Il nuovo contenuto della disposizione regolamentare comunale, come modificato nel 2002, esclude incertezze sulla rilevanza della mera non utilizzazione dell’immobile, qualunque ne sia la causa.
Ne segue l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei restanti, e l’accoglimento del ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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