Pratiche commerciali scorrette: il link non sana l’incompletezza informativa dell’SMS di winback (TAR Lazio n. 13642 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pratiche commerciali scorrette, l’onere di completezza informativa del professionista deve essere assolto sin dal primo significativo contatto con il consumatore, essendo volto a salvaguardarne la libertà di autodeterminazione fin dall’iniziale presentazione del servizio. Ne consegue che il rinvio a ulteriori fonti di informazione, quale un link contenuto in un messaggio SMS a una pagina web di consultazione solo eventuale, non è idoneo a sanare l’incompletezza del messaggio stesso, né a escludere il carattere decettivo dell’offerta promossa. È illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento di archiviazione dell’AGCM fondato, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, sulla ritenuta sufficienza informativa di comunicazioni promozionali che rinviano, per i dettagli dell’offerta, a una landing page esterna.
Il Fatto
La società, operatore di telefonia mobile concorrente, aveva segnalato all’AGCM le campagne promozionali di winback, effettuate via SMS da un altro operatore, ritenendole integranti pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24 e 26 del Codice del Consumo. Le comunicazioni, indirizzate a ex clienti e utenti di altri operatori, presentavano secondo la segnalante un’offerta gravemente incompleta quanto a prezzo e condizioni, con pre-attivazione di servizi a pagamento e reiterazione seriale delle medesime promozioni.
L’Autorità, dopo una fase pre-istruttoria con richiesta di informazioni alla società resistente, disponeva l’archiviazione per manifesta infondatezza, ritenendo gli SMS corredati da informazioni sufficienti e veritiere, anche attraverso il link a una pagina web di dettaglio. La segnalante impugnava il provvedimento deducendo, con due motivi, il difetto di istruttoria e di motivazione nonché la contraddittorietà rispetto alla prassi decisoria dell’Autorità e alla giurisprudenza in tema di autosufficienza del messaggio pubblicitario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata, chiarendo che il sindacato giurisdizionale su un provvedimento di archiviazione dell’AGCM si esercita nei limiti del controllo sulla ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione e sull’adeguatezza e proporzionalità dell’istruttoria svolta. I vizi dedotti dalla ricorrente, configurandosi come eccesso di potere e carenza motivazionale, risultavano pertanto pienamente sindacabili.
Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, per cui l’onere di completezza informativa grava sul professionista sin dal primo contatto con il consumatore, senza che possano valere successive integrazioni. In tale prospettiva, l’inserimento nell’SMS di un link a una pagina web di dettaglio è stato giudicato inidoneo a sanare il carattere decettivo del messaggio, poiché il rinvio a fonti di consultazione solo eventuale non garantisce al consumatore, nel momento dell’“aggancio” commerciale, di assumere una decisione consapevole. La valutazione dell’AGCM, divergendo dall’orientamento giurisprudenziale senza esplicitare ragioni idonee, è risultata quindi illogica, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure sulla completezza informativa.
Il secondo motivo è stato invece rigettato. Il Collegio ha ritenuto l’attività istruttoria svolta dall’Autorità adeguata rispetto ai profili della frequenza degli invii e del tempo concesso al consumatore per decidere, non emergendo dagli atti un manifesto “abbaglio istruttorio” nelle valutazioni compiute dall’AGCM, che aveva acquisito e autonomamente vagliato la documentazione della controinteressata. Né è risultata manifestamente irragionevole la valutazione sul tenore non sollecitatorio dei messaggi e sulla questione del consenso al trattamento dei dati personali, anche alla luce della decisione del Garante che non aveva avviato un procedimento sui medesimi profili.
In accoglimento parziale del ricorso, il provvedimento di archiviazione è stato annullato limitatamente al profilo della completezza delle informazioni fornite dai messaggi, con ordine all’Autorità di rieditare l’attività valutativa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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