Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse su dichiarazione del ricorrente (TAR Campania n. 1630 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della scelta di parte. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Un Comune ha adottato un’ordinanza sindacale con cui ha disposto l’interdizione cautelativa e il divieto di accesso ad alcune aree, a tutela della pubblica incolumità, a causa di smottamenti e del pericolo di crollo di un sovrastante costone roccioso. Il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia ha poi invitato la proprietaria a non intraprendere alcuna attività edilizia, salvo le mere opere provvisionali, in assenza delle autorizzazioni e dei permessi necessari, e a interrompere le attività già avviate.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento e, per quanto di ragione, l’ordinanza sindacale, deducendo violazione dell’art. 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 2051 e 2053 cod. civ. ed eccesso di potere. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare e dell’appello cautelare, la ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione, chiedendo di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato presentato un nuovo progetto di sistemazione dell’area.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dalla ricorrente. La questione non attiene al merito dei provvedimenti edilizi impugnati, ma alla sorte del ricorso a fronte della sopravvenuta dichiarazione di non avere più interesse alla decisione.

Il giudice amministrativo richiama il principio per cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il fondamento è nel principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può provocare la presa d’atto del giudice. Il Collegio richiama in proposito Consiglio di Stato, Sez. VII, 3 maggio 2024.

Di conseguenza, a fronte della dichiarazione espressa della parte, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate, in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e del suo andamento. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato identificativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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