L’incompletezza della denuncia UNIEMENS è ostativa al rilascio del DURC anche se i contributi sono stati versati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16338 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione legale di regolarità contributiva, quale presupposto per il rilascio del DURC e per la fruizione dei benefici normativi e contributivi di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006, non coincide con la sola prova dell’avvenuto versamento dei contributi, ma implica il completo e corretto adempimento degli obblighi di denuncia e comunicazione. L’incompletezza o la tardività della denuncia mensile integra un’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche in presenza dell’integrale pagamento dei contributi, poiché in mancanza di denunce corrette e tempestive l’ente previdenziale non è posto in condizione di controllare la riferibilità e l’esattezza dei versamenti effettuati. La sanatoria dell’irregolarità è ammessa soltanto se il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione entro quindici giorni dall’invito dell’ente previdenziale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007, senza che rilevi una regolarizzazione successiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, confermando la decisione del Tribunale, aveva accolto l’opposizione proposta dal titolare di una ditta individuale avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS per il pagamento di contributi dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti. Il giudice territoriale aveva ritenuto che la regolarità contributiva, ai fini del DURC, potesse essere esclusa soltanto in presenza di omesso o parziale versamento dei contributi, reputando invece irrilevante l’incompletezza o la tardività della denuncia mensile, in presenza dell’avvenuto pagamento.
Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006, nonché degli artt. 5 e 7 del d.m. 24 ottobre 2007. Il contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo che il recente precedente di legittimità richiamato dall’Istituto riguarderebbe una fattispecie diversa, assumendo che la denuncia UNIEMENS fosse stata trasmessa in data 27 giugno 2014.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il ricorso è fondato alla luce del coordinamento tra la disciplina regolamentare del DURC e l’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006. Il d.m. 24 ottobre 2007, applicabile ratione temporis, stabilisce all’art. 5 che la regolarità contributiva sussiste soltanto in presenza della correttezza degli adempimenti mensili o periodici, della corrispondenza tra i versamenti effettuati e quelli accertati come dovuti e dell’assenza di inadempienze in atto; l’art. 7, comma 3, prevede che l’irregolarità possa essere sanata soltanto se il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione entro quindici giorni dall’invito dell’ente previdenziale.
Dal coordinamento di tale disciplina con la norma di cui alla legge n. 296 del 2006 la Corte ha ricavato che la nozione legale di regolarità contributiva non coincide con la sola prova dell’avvenuto versamento, ma implica il completo e corretto adempimento degli obblighi di denuncia e comunicazione. L’art. 1, comma 1175, subordina infatti la fruizione dei benefici al possesso del DURC, mentre il successivo comma 1176 demanda alla disciplina attuativa la regolazione delle modalità di rilascio del documento e delle ipotesi ostative. Ne deriva che l’inoltro corretto e completo delle comunicazioni relative ai dati retributivi e contributivi costituisce presupposto indefettibile del controllo demandato all’Istituto.
La Corte ha quindi affermato che l’incompletezza o la tardività della denuncia mensile integra un’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche in presenza dell’integrale pagamento dei contributi, poiché in mancanza di denunce corrette e tempestive l’ente previdenziale non è posto in condizione di controllare la riferibilità e l’esattezza dei versamenti. Nel caso di specie, la denuncia mensile presentata il 26 giugno 2014 era incompleta, poiché riportava i soli dati relativi al datore di lavoro e non anche quelli riferiti ai dipendenti; l’invio della denuncia in forma completa è avvenuto soltanto il 19 gennaio 2016, dopo l’invito a regolarizzare del 26 maggio 2015 e, quindi, oltre il termine di quindici giorni previsto dalla disciplina regolamentare.
La Corte ha infine precisato che non rileva una possibile regolarizzazione successiva, poiché una sanatoria ex post, svincolata dal termine e dal procedimento speciale di regolarizzazione, si porrebbe in contrasto con l’esigenza di costante regolarità contributiva che la legge pone a fondamento della fruizione degli sgravi. In tal senso depone la giurisprudenza di legittimità richiamata, tra cui Cass. n. 2678 del 2026, Cass. n. 24854 del 2022 e Cass. n. 27107 del 2018. La sentenza impugnata, avendo attribuito rilievo esclusivo all’avvenuto pagamento, è stata pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell’opposizione. Le spese dell’intero processo sono state integralmente compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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