Deferimento alle Sezioni Riunite sull’operazione di fusione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 30 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, chiamata a esprimere il parere preventivo di cui all’art. 5, comma 3, T.U.S.P. su un’operazione articolata in una trasformazione eterogenea ex art. 2500-octies cod. civ. e in una successiva fusione per incorporazione, può sospendere la pronuncia nel merito e rimettere al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009, le questioni interpretative di massima, quando le pronunce delle Sezioni regionali e centrali non sono omogenee e l’operazione coinvolge un numero rilevante di enti del sistema camerale. Il fine è assicurare la coerenza dell’unitaria attività di controllo e l’omogeneità dei comportamenti delle amministrazioni interessate, evitando il reiterarsi di pareri contrastanti. Il deferimento presuppone che la Sezione abbia individuato le questioni di massima di particolare rilevanza e non implica alcuna decisione sul merito del parere.
Il Fatto
La CCIAA di Foggia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai fini del parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., la deliberazione della Giunta camerale n. 92 del 12.12.2023, con cui è stata approvata l’operazione di trasformazione dell’associazione Mirabilia Network in società consortile a responsabilità limitata e la successiva fusione per incorporazione in IS.NA.R.T. s.c.p.a.
L’operazione, unitamente al progetto, agli statuti, alle relazioni degli esperti e del comitato esecutivo e alla documentazione contabile, è descritta come funzionale alle finalità istituzionali dell’ente. La Camera istante ha segnalato che le 21 Camere di commercio socie, oltre a Unioncamere, hanno chiesto o stanno per chiedere il parere alle Sezioni regionali territorialmente competenti, e che sono stati espressi pareri discordanti. Ha quindi invitato il Collegio a valutare l’opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Riunite per una pronuncia di orientamento generale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del controllo ex art. 5, comma 3, T.U.S.P., richiamando la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022, che ha declinato i parametri di valutazione della conformità dell’atto e i contenuti motivazionali richiesti: necessità della società, convenienza economica e sostenibilità finanziaria, efficienza, efficacia ed economicità, compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il controllo, pertanto, si svolge principalmente attraverso l’analisi prospettica del business plan.
La Sezione afferma poi la propria competenza, in conformità alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 18/SSRRCO/PASP/2022 del 18 novembre 2022 e alla deliberazione della Sezione di controllo sugli enti 91/2023 del 7 settembre 2023, e riconosce che la CCIAA di Foggia rientra nella nozione di altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. L’atto è stato adottato dalla Giunta camerale in forza dell’art. 22, comma 2, lett. h), dello Statuto, con conseguente conformità a quanto previsto dall’art. 8 T.U.S.P.
Sull’ambito oggettivo, il Collegio, richiamando la propria deliberazione 142/2023 del 18 ottobre 2023, resa su analoga richiesta della CCIAA di Bari, ritiene che entrambe le fasi dell’operazione dovrebbero restare estranee al perimetro applicativo dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P.. La trasformazione è qualificata come passaggio tecnico e transitorio, prodromico alla fusione; quanto a quest’ultima, il socio della neocostituita s.c.a.r.l. è già azionista dell’incorporante, sicché si realizza un mero incremento partecipativo e non una nuova acquisizione. Il Collegio riconosce che è comunque plausibile l’opposto approccio sostanziale.
Il Collegio rileva però che le pronunce fino ad oggi emesse non sono omogenee. Dà conto, sinteticamente, delle principali: la deliberazione 91/2023 della Sezione di controllo sugli Enti ritiene l’operazione unitaria e inscindibile e ricondotta all’obbligo di pronuncia; le deliberazioni 97/2023 e 98/2023 della Liguria, 208/2023 della Lombardia, 145/2023 delle Marche, 110/2023 dell’Umbria e 242/2023 della Campania formulano osservazioni critiche, con esiti negativi; altre Sezioni si esprimono positivamente o per il non assoggettamento. Di fronte a un quadro così variegato, la Sezione ritiene giustificata la scelta degli enti di non superare i pareri negativi ma di uscire dall’operazione, con il rischio di impedirla.
La Sezione richiama quindi l’art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009, che consente al Presidente della Corte dei conti di disporre pronunce di orientamento generale delle Sezioni Riunite sulle questioni risolte in maniera difforme o sui casi di massima di particolare rilevanza. Onde evitare il reiterarsi di pareri contrastanti e assicurare l’omogeneità dei comportamenti, sospende la pronuncia nel merito e rimette al Presidente la valutazione sull’opportunità del deferimento, individuando tre questioni interpretative di massima.
Nota della Redazione
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