Presunzione di veridicità delle autocertificazioni e sindacato sulle valutazioni delle commissioni di concorso universitario (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 376 del 22.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione della non veridicità di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 in una procedura selettiva impone a chi la eccepisce l’onere di fornire una prova piena, grave, precisa e concordante, non essendo sufficiente un mero principio di prova. Il dichiarante, a fronte di contestazioni non supportate da elementi univoci, è tenuto solo a offrire una ricostruzione plausibile dei fatti, essendo il dubbio istruttorio risolto a suo favore. Le valutazioni comparative delle commissioni di concorso universitario costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, errore di fatto o contraddittorietà, non potendo la valutazione del giudice sostituirsi a quella dell’organo tecnico. La pregressa collaborazione scientifica tra commissario e candidato integra un’obbligo di astensione solo se attuale, sistematica e tale da rivelare una comunanza di interessi idonea a compromettere l’imparzialità del valutatore.
Il Fatto
L’Università di Udine indiceva una procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario nel settore della chirurgia generale. La Commissione, nominata con decreto rettorale, all’esito della valutazione comparativa dei tre candidati, individuava quale vincitore il candidato indicato come controinteressato, attribuendogli il giudizio di “ottimo” contro il “molto buono” conseguito dagli altri due partecipanti, che impugnavano separatamente gli atti della procedura. I ricorrenti, entrambi professori universitari, deducevano la non veridicità delle dichiarazioni curriculari del vincitore, l’illogicità e contraddittorietà dei giudizi della Commissione, la violazione del principio di imparzialità nella sua composizione e, in via subordinata, l’illegittimità del diniego di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il TAR, previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, ha incentrato la decisione su quattro nuclei problematici. Con riferimento alla pretesa falsità delle dichiarazioni sostitutive, il Collegio ha affermato che la contestazione della veridicità non può fondarsi su sospetti o indizi, ma richiede una prova piena a carico di chi eccepisce la falsità. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dai ricorrenti non è stata ritenuta univoca: essa fotografava l’assetto iniziale delle sperimentazioni, senza considerare il fisiologico subentro del controinteressato nel ruolo di Principal Investigator, comprovato anche da un atto formale di sostituzione per uno dei protocolli e dalle attestazioni dei direttori della clinica. La semplice assenza del nome del candidato nelle pubblicazioni finali degli studi è stata considerata un dato ambiguo, non dimostrando l’insussistenza del ruolo organizzativo dichiarato. La mancata esclusione del candidato è stata quindi ritenuta legittima.
Quanto ai giudizi comparativi, il TAR ha ricordato che le valutazioni delle commissioni di concorso costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, pienamente sindacabile dal giudice amministrativo non in un’ottica di mero controllo formale, ma quale verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche. Tale sindacato, pur potendo essere incisivo, non può tradursi nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella dell’organo tecnico quando non emerga una violazione della soglia di logicità e ragionevolezza. Nel caso di specie, la Corte ha condotto un esame puntuale e analitico delle singole censure, sotto-criterio per sotto-criterio, confrontando i dati curriculari con i giudizi espressi nel verbale della Commissione, accertando la piena coerenza del percorso motivazionale e la correttezza dell’applicazione della griglia di valutazione predeterminata.
In relazione alla composizione della Commissione, il Collegio ha richiamato il principio per cui la mera circostanza del coautoraggio scientifico tra commissario e candidato è evenienza fisiologica nella comunità scientifica, potendo integrare una causa di astensione solo quando riveli una collaborazione effettiva, continua, attuale e tale da configurare una comunanza di interessi in grado di compromettere l’obiettività del giudizio. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente è emerso che la collaborazione era quantitativamente marginale e risalente a oltre un decennio prima, così dimostrando l’insussistenza dell’obbligo di astensione. Il diniego di autotutela è stato infine ritenuto legittimo, non esistendo un obbligo generalizzato di provvedere su istanze che sollecitano l’esercizio di un potere discrezionale, e risultando il riscontro fornito motivato e non apparente.
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Nota della Redazione
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