Valutazione dei titoli nelle progressioni verticali e discrezionalità tecnica della Commissione (TAR Sicilia n. 245 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale del personale interno, la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dei candidati costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, il cui giudizio è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti. La lex specialis che riconosce punteggio per “iscrizione ad albi professionali” non richiede, in assenza di espressa previsione, il requisito dell’attualità dell’iscrizione, dovendosi valorizzare la professionalità acquisita e attestata dall’abilitazione. Ai fini della attinenza dei titoli al profilo messo a selezione, la valutazione della Commissione non è sindacabile quando il profilo professionale, nell’organizzazione dell’ente, abbraccia competenze diverse da quelle tipiche.

Il Fatto

Un dipendente di ruolo di un ente locale partecipava a una procedura comparativa per la progressione verticale, finalizzata alla copertura di posti di Istruttore Tecnico categoria C. Con la graduatoria definitiva approvata con verbale della Commissione esaminatrice, il ricorrente veniva collocato in posizione utile con venticinque punti.

Successivamente, a seguito di istanze di riesame accolte e dell’applicazione di un nuovo criterio di preferenza introdotto a seguito di una pronuncia del giudice amministrativo, l’amministrazione rielaborava la graduatoria finale. Il ricorrente scivolava al nono posto con venticinque punti, mentre due controinteressati venivano collocati in posizione utile con ventisei punti ciascuno. Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale di approvazione della nuova graduatoria, i verbali di valutazione e le schede, deducendo la violazione del bando e del regolamento interno. Uno dei controinteressati proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le censure relative alla posizione di uno dei controinteressati. Quanto all’attribuzione di un punto per l’iscrizione all’albo professionale, il ricorrente sosteneva che l’iscrizione fosse cessata e dunque non attuale al momento della procedura. Il Tribunale respinge la doglianza rilevando che l’art. 9 del bando si limita a prevedere l’attribuzione di un punto per ogni iscrizione ad albi professionali attinenti al profilo, senza richiedere il requisito dell’attualità.

La ratio della norma è quella di valorizzare la professionalità acquisita dal candidato, attestata dal superamento dell’esame di abilitazione e dalla successiva iscrizione all’albo, a prescindere dalla persistenza formale. Tale professionalità non viene meno per la cancellazione, soprattutto quando essa sia stata determinata da una situazione di incompatibilità derivante dall’assunzione nel pubblico impiego.

Quanto all’attribuzione di due punti per incarichi professionali, asseritamente privi dei requisiti di durata minima e di formale conferimento, il Collegio richiama l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione dei titoli. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta illogicità o palese travisamento. La Commissione ha ritenuto che consulenze tecniche d’ufficio e altri incarichi, conferiti con provvedimento dell’autorità giudiziaria o di altri enti, integrassero i requisiti richiesti. Pur apparendo discutibile la riconducibilità di tali attività alla nozione di “incarico”, non emerge un vizio talmente macroscopico da configurare un’abnormità della valutazione.

Le censure relative alla posizione dell’altro controinteressato riguardano l’attribuzione di punteggio per titoli di studio e professionali ritenuti non attinenti al profilo di Istruttore Tecnico. Il Tribunale osserva che tale profilo non si esaurisce nelle competenze edilizie e catastali, ma abbraccia anche settori quali l’ambiente, la tutela del territorio e la gestione del patrimonio naturale. La valutazione della laurea e della relativa abilitazione appare funzionalmente coerente con le potenziali mansioni. La censura sul punteggio per il diploma è invece inammissibile per carenza di interesse, poiché la sua eventuale decurtazione non consentirebbe al ricorrente di superare il controinteressato in graduatoria.

Il rigetto del ricorso principale determina la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso incidentale, proposto in via condizionata all’accoglimento del gravame principale, che viene dichiarato improcedibile. Le spese sono compensate in ragione della complessità e dell’opinabilità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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