Project financing: esame congiunto delle proposte e par condicio (TAR Lazio n. 3 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella prima fase del project financing ad iniziativa privata, pur connotata da amplissima discrezionalità, l’Amministrazione è tenuta ad applicare i principi generali di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra gli operatori economici, quali limiti esterni della discrezionalità sindacabili in sede giurisdizionale. In presenza di due o più proposte per la medesima concessione, l’esame deve essere contestuale e congiunto: è illegittima la parcellizzazione dell’istruttoria ed è priva di fondamento la subordinazione dell’esame di una proposta all’esito di quella cronologicamente anteriore. Tali conclusioni valgono, in via interpretativa, anche per l’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 nella versione anteriore al decreto correttivo, poiché il correttivo ha formalizzato adempimenti già desumibili dai principi generali.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo in località Serapo, presentava una proposta di finanza di progetto per il medesimo tratto di litorale, integrata in epoca successiva. Il Comune escludeva tale proposta dalla platea delle istanze sottoponibili al Consiglio, reputandola presentata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024, e sospendeva l’istruttoria in attesa della definizione della proposta della controinteressata, presentata in data anteriore.
Con successivi provvedimenti l’ente dichiarava la prima proposta improcedibile e la seconda esaminabile in via subordinata; quindi individuava la controinteressata quale promotrice, affidando la concessione demaniale. Avverso tali atti la ricorrente proponeva ricorso e tre atti di motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende le eccezioni di inammissibilità della controinteressata. Quanto all’interesse giustiziabile, le censure investono i limiti esterni della discrezionalità, sindacabili in sede giurisdizionale per garantire che il potere non trasmodi in arbitrio. Quanto alla natura endoprocedimentale degli atti, la regola dell’impugnabilità differita cede dinanzi agli atti che determinano un arresto procedimentale, idoneo a precludere definitivamente l’interesse pretensivo del proponente.
Nel merito il Collegio richiama la propria sentenza n. 701/2025: in caso di due o più proposte, diversamente dall’ipotesi di proposta unica, l’atto di scelta del promotore è immediatamente lesivo per i proponenti non prescelti, che perdono i vantaggi della prelazione e non vedono il progetto posto a base di gara.
I principi di trasparenza, imparzialità e par condicio conformano l’azione amministrativa anche nella prima fase del project financing, trattandosi di attività procedimentalizzata destinata ad attribuire lo sfruttamento di risorse scarse. L’art. 193, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, nella versione vigente ratione temporis, esige un’interlocuzione effettiva e trasparente con i proponenti, con preventiva conoscibilità dei criteri di scelta e delle proposte concorrenti.
La novella introdotta dall’art. 57 del d.lgs. n. 209/2024 non si applica alle procedure pendenti al 31 dicembre 2024, ma ha valore interpretativo dei principi generali che già guidavano l’applicazione dell’art. 193. Il Comune non aveva dato pubblicità alla proposta della controinteressata, non aveva previsto proposte concorrenti né fissato un termine per la loro presentazione.
Ne consegue l’illegittimità della parcellizzazione dell’esame e della subordinazione fondata sulla sola anteriorità cronologica della presentazione. Il Collegio annulla gli atti impugnati per violazione di legge e travisamento, assorbendo ogni altro motivo in applicazione della ragione più liquida, e condanna il Comune e la controinteressata alle spese.
Nota della Redazione
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