Omesso mantenimento reiterato: esclusa la particolare tenuità per abitualità (Cass. pen. n. 10505/2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando l’omesso versamento del contributo per il mantenimento dei figli minori si realizzi attraverso reiterate omissioni protratte nel tempo. La natura abituale della condotta costituisce elemento ostativo all’art. 131-bis c.p. e rende irrilevante l’eventuale tenuità di ciascun singolo inadempimento. Il reato presenta infatti carattere di consumazione prolungata, poiché ogni successiva omissione contributiva incrementa l’offesa al bene giuridico tutelato.
Il Fatto
Il Tribunale assolveva l’imputato dal reato contestato relativo all’omesso versamento del contributo di mantenimento, ritenendolo non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Il Procuratore generale proponeva ricorso per cassazione sostenendo che l’istituto non fosse applicabile in presenza di una condotta omissiva reiterata. Secondo il ricorrente, il carattere abituale dell’inadempimento impediva di attribuire rilievo alla eventuale modesta entità di ciascuna singola omissione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso e individua nel carattere reiterato della condotta il dato decisivo ai fini dell’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. La particolare tenuità del fatto presuppone infatti, tra gli altri requisiti, la non abitualità del comportamento. Tale requisito manca quando l’omesso adempimento dell’obbligo di mantenimento si protragga attraverso una pluralità di omissioni successive.
La Corte qualifica la fattispecie come reato a consumazione prolungata. In tale struttura, ciascuna omessa contribuzione non costituisce un episodio neutro rispetto ai precedenti, ma determina un progressivo aggravamento dell’offesa al bene protetto. Non è quindi possibile frammentare la condotta e valutare separatamente la tenuità economica o offensiva di ogni singolo mancato versamento.
Nel caso concreto, dalla stessa contestazione risultava che l’omissione del versamento della somma mensile stabilita dal giudice civile era iniziata nel gennaio 2019 ed era indicata come condotta perdurante. Il dato escludeva dunque che si fosse in presenza di un inadempimento occasionale o isolato e rendeva incompatibile la fattispecie con il requisito della non abitualità richiesto dall’art. 131-bis c.p.
La decisione di merito aveva pertanto erroneamente riconosciuto la causa di non punibilità valorizzando la tenuità del fatto senza considerare la struttura reiterata dell’inadempimento. La Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo giudizio conforme al principio affermato.
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Nota della Redazione
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