Promessa del fatto del terzo esclusa se il terzo sottoscrive la transazione (Cass. civ. Sez. I n. 12459 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, disciplinata dall’art. 1381 cod. civ., presuppone che il rapporto si sia svolto unicamente tra promittente e promissario e che il terzo sia rimasto estraneo al negozio. Non è pertanto configurabile l’istituto quando il terzo indicato come destinatario dell’adempimento partecipi alla formazione del contratto, prestando il proprio consenso alla stipulazione. Ne consegue che il giudice del merito, chiamato a interpretare un contratto di transazione, non può limitarsi all’esame letterale della singola clausola, ma deve esaminare l’intero testo in tutte le sue disposizioni, individuando le parti sottoscrittrici, l’oggetto, la causa e le reciproche concessioni.
Il Fatto
Un cessionario di credito ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla dante causa del ricorrente per il pagamento della somma oggetto di un contratto di transazione stipulato nel 2007.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l’impegno di rimborso previsto da una clausola dell’accordo fosse stato assunto dai soci sottoscrittori e non dalla società, qualificando la posizione di questi ultimi come promessa del fatto del terzo. Aveva inoltre escluso la legittimazione passiva di uno dei contraenti, non rivestendo la qualità di socio della società di capitali coinvolta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato con priorità il quarto motivo, relativo alla violazione dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. Il motivo è risultato fondato e ha assorbito le altre censure.
La Suprema Corte ha condiviso l’impostazione teorica seguita dalla Corte territoriale, secondo cui le clausole vanno interpretate secondo il significato proprio delle parole, ma all’interno del contesto complessivo. Ha però rilevato che, nell’applicazione concreta, il giudice del merito ha estrapolato dal contesto la sola clausola contrattuale, omettendo l’esame delle altre disposizioni e della causa del contratto nel suo insieme. Tale parcellazione è stata giudicata scorretta, in linea con un proprio recente orientamento.
La Corte ha poi ricostruito i requisiti dell’istituto della promessa del fatto del terzo. Elemento essenziale è che il terzo non sia in alcun modo vincolato alla promessa. L’istituto non può configurarsi quando il terzo, indicato come destinatario dell’adempimento, partecipi per natura e oggetto del negozio alla sua formazione, prestando il proprio consenso. Nel caso di specie, la società era parte della transazione, figurando tra i sottoscrittori, e il contratto era stato sottoscritto dal suo legale rappresentante.
La sentenza impugnata è stata quindi censurata per non aver considerato la qualità di parte della società e per non aver esaminato la ragione della sottoscrizione del contraente persona fisica. L’affermazione secondo cui questi non era socio della società di capitali è stata ritenuta inconferente, non emergendo alcun esame della prospettazione relativa a una possibile causa di garanzia della sottoscrizione.
La Corte ha infine cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio secondo i principi esposti, provvedendo anche sulle spese della fase di legittimità.
Nota della Redazione
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