Rinuncia al ricorso principale e sopravvivenza del ricorso incidentale tardivo; compensazione delle spese solo per gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. 2 n. 14330 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso principale non determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, che deve essere esaminata nel merito, non trovando applicazione l’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. all’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale. L’omessa indicazione, nella condanna alle spese, dell’importo del contributo unificato non lede l’interesse della parte vincitrice, atteso che tale voce dà luogo a un’obbligazione restitutoria ex lege di importo predeterminato, sottratta alla potestà del giudice e recuperabile sulla base del titolo formato dalla pronuncia di condanna. La compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., postula la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ovvero di soccombenza reciproca; una valutazione concernente l’entità o l’utilità dell’attività difensiva della parte vittoriosa non integra tali presupposti e non può essere derogata dalla circostanza che la parte sia intervenuta nel giudizio con intervento ad adiuvandum.
Il Fatto
Il Condominio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di accertamento della simulazione assoluta di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, condannandolo alla rifusione delle spese di lite. Nel giudizio di legittimità la società e la persona fisica già appellate proponevano ricorso incidentale, cui resisteva l’intervenuta in primo grado.
Successivamente, il Condominio depositava atto di rinuncia al ricorso principale. Il Presidente della Sezione dichiarava l’estinzione del giudizio, condannando il ricorrente alle spese. La società e la persona fisica, evidenziando il carattere non condizionato del loro ricorso incidentale, chiedevano la fissazione dell’udienza per la revoca del decreto di estinzione.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente dà atto che il decreto presidenziale di estinzione ha perso efficacia in conseguenza della tempestiva richiesta di fissazione dell’udienza. La rinuncia al ricorso principale produce l’estinzione del giudizio limitatamente a tale ricorso, senza che sorga l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 8925 del 2011, la Corte afferma che la rinuncia all’impugnazione principale non determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, che va esaminata. L’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. non trova applicazione in tale ipotesi, poiché la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporvisi e l’assimilazione alle ipotesi di inammissibilità o improcedibilità rimetterebbe l’esito dell’impugnazione incidentale all’esclusiva volontà dell’impugnante principale. Il ricorso incidentale tardivo è proponibile anche se investe un capo autonomo della sentenza, non essendo prevista alcuna distinzione dall’art. 371 cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte dichiara inammissibile per difetto di interesse il primo motivo del ricorso incidentale, volto a censurare l’omesso rimborso del contributo unificato e bollo. Tale importo dà luogo a un’obbligazione restitutoria ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente, sottratta alla potestà del giudice e recuperabile sulla base del titolo formato dalla condanna alle spese.
È invece fondato il secondo motivo, con cui si censura l’integrale compensazione delle spese di lite tra le appellanti e l’intervenuta. La motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla qualificazione dell’intervento come intervento ad adiuvandum e sul giudizio di non aggravamento delle difese, non integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel contenuto risultante dall’intervento di Corte cost. n. 77 del 2018. La valutazione sull’entità dell’attività difensiva può incidere sulla liquidazione, ma non deroga al principio per cui il soggetto che interviene resta assoggettato al principio di soccombenza.
La Corte cassa la sentenza limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di appello e, decidendo nel merito, condanna l’intervenuta al pagamento delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, liquidate tenendo conto del valore della causa individuato nell’importo del credito a tutela del quale l’intervento era stato spiegato.
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Nota della Redazione
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