Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2176 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sorge per il solo fatto della presentazione della formale istanza e della scadenza del termine procedimentale, senza necessità di ulteriori sollecitazioni. Il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo è pari a quattro mesi, sommando i trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e i tre mesi per la decisione. Decorso inutilmente tale termine, è integrato il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente. L’istanza è stata presentata il 27 novembre 2024.

Trascorso il termine di conclusione del procedimento senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. Quanto ai titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

Quanto ai presupposti dell’obbligo di provvedere, il Tribunale osserva che è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Non occorrono ulteriori atti di messa in mora.

Il Collegio ricostruisce il quadro dei termini applicabili. Alla domanda si applica il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, oltre al termine specifico dettato dalla normativa di settore. L’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e ne dà notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni. L’art. 16, comma 6, stabilisce che il riconoscimento è adottato con provvedimento da emanarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Da tale combinato disposto il Tribunale ricava che il termine complessivo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento è di quattro mesi, in caso di richiesta delle eventuali integrazioni documentali. Nel caso di specie tale termine è scaduto alla data di proposizione del ricorso, senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari.

Integrato il silenzio-inadempimento, il Collegio ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il termine è commisurato alla natura dei procedimenti “di massa”, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, che provvederà in ulteriori 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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