Propine degli avvocati interni: natura retributiva, limiti del 2013 e ripartizione contabile tra cause vinte e compensate (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 170 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso professionale dell’avvocato interno, disciplinato dall’art. 9 d.l. n. 90/2014, ha natura retributiva ed è erogato secondo un sistema unitario in cui la fonte di alimentazione del fondo e i correlati limiti quantitativi variano in funzione dell’esito del giudizio. Per le cause “vinte” (art. 9, comma 3) il compenso è corrisposto solo se la somma è stata effettivamente riscossa, mentre per le cause “compensate” (art. 9, comma 6) opera il limite dello stanziamento previsto per l’anno 2013, che costituisce un tetto massimo invalicabile e non un tetto minimo: l’ente può quindi determinare lo stanziamento a un livello inferiore, senza alcun obbligo di rapportarlo al trattamento economico complessivo degli avvocati. Il limite del comma 6 si applica solo alle risorse per cause compensate, mentre quelle per cause vinte seguono i limiti dei commi 3 e 7. Il tetto individuale del comma 7 si calcola al netto degli stessi compensi professionali variabili. La disciplina di dettaglio del trattamento economico demandata alla contrattazione collettiva non rientra nelle competenze consultive della Corte dei conti.

Il Fatto

La Provincia di Avellino, dopo aver istituito l’Avvocatura provinciale, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo della Campania un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 in materia di compensi professionali (c.d. propine) spettanti agli avvocati interni. L’ente ha prospettato cinque quesiti sulla corretta rappresentazione contabile in bilancio delle somme recuperate a seguito di sentenze favorevoli e di quelle stanziate per i casi di compensazione delle spese, nonché sul rispetto del “limite soglia” dello stanziamento 2013 previsto dall’art. 9 d.l. n. 90/2014.

La Motivazione della Corte

La Sezione campana, verificata positivamente l’ammissibilità soggettiva, traccia le coordinate ermeneutiche della disciplina. Il sistema delineato dall’art. 9 d.l. n. 90/2014 distingue nettamente le due ipotesi: per le cause concluse con sentenza favorevole e recupero delle spese (comma 3) il compenso è subordinato all’effettivo incasso, mentre per i casi di compensazione integrale (comma 6) opera il limite dello stanziamento 2013, quale tetto finanziario invalicabile.

Sui quesiti n. 1 e 2, la Corte chiarisce che lo stanziamento in bilancio, secondo il principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, richiede una puntuale attività ricognitiva del contenzioso in essere, con accantonamento degli importi congrui; in mancanza di impegno, le risorse incrementano il risultato di amministrazione vincolato. Il Collegio evidenzia l’opportunità di gestire la spesa attraverso due distinte partite contabili, per rendere riconoscibile la diversa fonte di finanziamento delle propine, iscrivendo Separatamente le spese derivanti dalle fattispecie del comma 3 e quelle del comma 6, fermo restando che il tetto del 2013 riguarda esclusivamente le risorse per le cause compensate.

Sul quesito n. 3 la risposta è positiva: la previsione di un tetto massimo non determina un corrispondente diritto dei dipendenti alla ripartizione di compensi in linea con tale livello. La quantificazione della spesa rientra nella discrezionalità dell’ente, che può determinare lo stanziamento a un livello inferiore, senza l’obbligo di rapportarlo al valore teorico del trattamento economico complessivo degli avvocati: il comma 7 pone esclusivamente un limite alla liquidazione, non un diritto al raggiungimento del tetto.

Il quesito n. 4 è dichiarato oggettivamente inammissibile, poiché investe la legittimità di specifiche disposizioni del Regolamento di organizzazione dell’Avvocatura, sindacato riservato al giudice amministrativo. La Corte ricorda comunque che i criteri di ripartizione devono essere predeterminati dai regolamenti e dalla contrattazione decentrata, nel rispetto dei limiti normativi, e che i compensi hanno natura retributiva, maturando con il progredire del giudizio e in correlazione all’attività difensiva effettivamente svolta.

Infine, il quesito n. 5 è parimenti inammissibile, poiché la disciplina di dettaglio del trattamento economico demandata al contratto collettivo non rientra nelle competenze consultive della magistratura contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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