Definizione accelerata: il controricorrente senza ricorso incidentale non può chiedere la decisione (Cass. civ. Sez. V n. 2815 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione accelerata dei ricorsi ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è inammissibile, per difetto di interesse, l’istanza di decisione avanzata ai sensi dell’ultimo comma della citata disposizione dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale e non sia rimasto soccombente rispetto ad esso. (Rv. 677864-01)
Il Fatto
Una contribuente impugnava un’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, insieme agli avvisi di accertamento esecutivi e alle cartelle di pagamento sottostanti. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello dell’agente della riscossione.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; la contribuente resisteva con controricorso, senza proporre ricorso incidentale. Il 20 giugno 2025 veniva formulata una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., che rilevava la tardività e quindi l’inammissibilità del ricorso. L’Agenzia non chiedeva la decisione. A chiederla era invece la controricorrente, con istanza del 30 giugno 2025, domandando alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in conformità alla proposta e di condannare la ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. La causa veniva così fissata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara l’istanza inammissibile per difetto di interesse. L’art. 380-bis c.p.c. disciplina il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e prevede, al secondo comma, che dopo la comunicazione della proposta “la parte ricorrente può chiedere la decisione”; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c., dichiarando l’estinzione ed eventualmente condannando alle spese la parte che vi ha dato causa. Il quadro normativo, secondo la Corte, è chiaro: soltanto la parte ricorrente, principale o incidentale, può chiedere la decisione, perché è l’unica ad avervi interesse. Il controricorrente che non sia anche ricorrente incidentale soccombente può soltanto chiedere la condanna alle spese del ricorrente che non abbia formulato istanza di decisione.
La Corte richiama il principio dell’art. 100 c.p.c., che vale anche nel giudizio di impugnazione: l’interesse va desunto dall’utilità giuridica che l’accoglimento può produrre per chi agisce (Cass. n. 19327/2024). Rileva una nozione sostanziale di soccombenza, riferita al pregiudizio che il ricorrente subirebbe dal consolidarsi della proposta e dalla sua idoneità a formare giudicato sulla sentenza d’appello (Cass. n. 9062/2025). Un interesse analogo non spetta al semplice controricorrente, neppure per ottenere la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. richiamata dal terzo comma dell’art. 380-bis: quella sanzione codifica un’ipotesi di abuso del processo (Cass. Sez. Un. n. 36069/2023) e presuppone un’iniziativa espressa del ricorrente destinatario della proposta, cioè proprio la richiesta di decisione.
Enunciato il principio di diritto riportato in massima, la Corte rileva che la mancanza di una valida istanza di decisione, proveniente dalla parte legittimata, ha fatto maturare i presupposti per l’estinzione del processo. Le spese della fase anteriore alla proposta sono integralmente compensate; nulla è disposto per la fase successiva, perché la ricorrente non si è costituita e, non avendo proposto opposizione, non può subire la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. La parte che ha chiesto la decisione non è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.