Proroga di autorizzazione estrattiva e verifica del carattere novativo del progetto (Cons. Stato n. 6509 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione regionale quantifica la data di scadenza di un’autorizzazione alla coltivazione di cava, in ragione di una sospensione dell’attività imposta da un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, ha natura di dichiarazione di scienza e non di proroga: il periodo di sospensione per factum principis, non imputabile all’operatore economico, non può essere computato in danno di questi. Ne consegue che tale arco temporale non va scomputato dal termine massimo entro cui può essere concessa l’eventuale proroga. La proroga del termine di scadenza dell’autorizzazione, disposta ai sensi delle Norme di attuazione del PRAE, non richiede la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi né una nuova valutazione di impatto ambientale quando il progetto di coltivazione non presenti carattere novativo rispetto a quello già assentito e non ne ampli la capacità estrattiva.
Il Fatto
Il Comune di Solofra impugnava davanti al TAR Campania la nota regionale del 10 gennaio 2018, con cui era stata fissata al 8 luglio 2018 la scadenza dell’autorizzazione alla coltivazione di una cava di calcare, rilasciata con decreto dirigenziale n. 50 del 2012. Il Comune deduceva l’estrema pericolosità dell’attività estrattiva per la collettività. Con successivi motivi aggiunti impugnava il decreto dirigenziale n. 51 del 23 settembre 2020, che aveva prorogato il termine di scadenza del titolo del 2012, e lamentava la violazione della fascia di rispetto dalle fonti idriche.
Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti con sentenza n. 131/2022. Il Comune proponeva appello, affidato a tredici motivi, contestando tra l’altro la qualificazione degli atti come mere prese d’atto e non come proroghe, l’omessa convocazione della Conferenza di Servizi e la scadenza dell’autorizzazione paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione qualificatoria. La nota del 2018 non dispone alcuna proroga, ma si limita a dare atto che il titolo in corso prevedeva una durata quinquennale e che il periodo di sospensione dell’attività, imposto da un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, non poteva ridurne l’efficacia. Essa ha dunque contenuto di mera dichiarazione di scienza, di dubbia natura provvedimentale e autonoma impugnabilità.
Da tale qualificazione discende il rigetto dei primi motivi. Non essendovi proroga, cade la censura di tardività dell’istanza e quella relativa al principio del contrarius actus. L’operatore economico, la cui attività sia stata sospesa per factum principis, va esente da responsabilità per inadempimento e il periodo di sospensione non può essere computato in suo danno.
Quanto al decreto dirigenziale n. 51 del 2020, l’appellante sostiene che il nuovo progetto comportasse un ampliamento del 30% della capacità estrattiva, con conseguente necessità di nuova Conferenza di Servizi e di nuova valutazione ambientale. La Corte ritiene la censura infondata: l’appellante sovrappone l’istanza di proroga del termine con la diversa istanza di prosecuzione in ampliamento, già autorizzata con il decreto n. 50 del 2012 e già sottoposta a VIA e a pareri della Conferenza di Servizi.
La proroga quadriennale contestata riguarda solo la durata del medesimo titolo, senza modificare modalità ed ampiezza del progetto. Lo conferma la verificazione disposta dalla Sezione: il progetto allegato al decreto n. 51 del 2020 costituisce una rimodulazione temporale della stessa capacità estrattiva già autorizzata. Quanto al Piano di potenziamento delle mitigazioni, esso risulta depositato e valutato con parere favorevole dell’ARPAC.
Sull’autorizzazione paesaggistica, il Collegio conferma la conclusione del primo giudice applicando la disciplina sopravvenuta dell’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004, come novellato dal d.l. n. 69 del 2013 e dal d.l. n. 91 del 2013, oltre che dal d.l. n. 83 del 2014: l’efficacia del titolo decorre dal rilascio del titolo edilizio e i lavori iniziati nel quinquennio possono concludersi entro l’anno successivo. Nella specie l’efficacia si estende fino all’11 giugno 2021. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 1464 del 2018.
Quanto alla distanza dalle fonti idriche, la censura è dichiarata tardiva, poiché avrebbe dovuto essere articolata avverso il decreto n. 50 del 2012 e non avverso il successivo atto di proroga. Nel merito, la verificazione esclude la riconducibilità all’attività estrattiva degli inquinanti eventualmente rilevati nei pozzi. La Corte ribadisce che il giudice che condivida gli esiti della verificazione non è tenuto a confutare specificamente le contrarie allegazioni di parte. L’appello è respinto, con condanna alle spese e ai compensi del verificatore a carico del Comune.
Nota della Redazione
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