La condanna per violenza sessuale aggravata giustifica la revoca del permesso di lungo periodo (TAR Lombardia n. 910 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittimamente disposta in presenza di una condanna definitiva per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2, n. 1 e 609-ter c.p., in quanto tali fattispecie, rientrando tra i reati contro la libertà sessuale menzionati dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, costituiscono indice di un giudizio di pericolosità sociale ostativa al mantenimento del titolo. La valutazione di pericolosità deve essere adeguatamente motivata dall’Amministrazione con riferimento al disvalore sociale della condotta, alla rilevanza del bene giuridico offeso, alla reiterazione delle condotte e alle loro modalità esecutive. Detto giudizio prevale sui legami familiari del cittadino straniero sul territorio nazionale, ove i reati siano stati commessi in danno di un congiunto, quale la figlia minorenne.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui la Questura di Milano aveva disposto la revoca del titolo di soggiorno. Il provvedimento traeva fondamento dalla circostanza che il ricorrente riportava una condanna definitiva alla pena di otto anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2, n. 1 e 609-ter c.p., commessi in danno della figlia minorenne. Avverso tale determinazione, il ricorrente proponeva istanza cautelare per ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca, deducendo, in particolare, la sussistenza dei propri legami familiari sul territorio italiano.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che il provvedimento di revoca risultava adeguatamente motivato in ordine al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente. La Sezione ha osservato, sul punto, come l’Amministrazione avesse correttamente valorizzato il particolare disvalore sociale della condotta delittuosa, la spiccata rilevanza del bene giuridico offeso — la libertà sessuale — nonché la reiterazione delle condotte criminose e le relative modalità esecutive.
Quanto alla dedotta sussistenza di legami familiari, la Corte ne ha ritenuto la subvalenza rispetto all’interesse alla sicurezza dello Stato, alla luce della circostanza che gli illeciti penali erano stati commessi proprio in danno della figlia minorenne del ricorrente. Tale elemento, ad avviso del Collegio, privava di consistenza la prospettazione di un radicamento familiare tale da ostare alla misura espulsiva.
Il Tribunale ha, altresì, chiarito che la parte del provvedimento con cui l’Amministrazione aveva escluso la possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno costituiva espressione di una valutazione effettuata allo stato degli atti. Tale statuizione non risultava preclusiva della possibilità per il ricorrente di presentare in futuro nuove istanze volte all’ottenimento di un titolo di soggiorno, ove ne ricorrano i presupposti di legge. L’ordinanza ha infine rilevato che il ricorrente non aveva dedotto di trovarsi, allo stato, in alcuna delle condizioni che avrebbero giustificato il rilascio di uno specifico titolo.
Alla luce delle suesposte ragioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase incidentale.
Nota della Redazione
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