Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti per il personale precario (TAR Campania n. 571 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione del titolo, attestata da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale e la relativa parcella va presentata, a pena di decadenza, nel termine decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a metterle a disposizione il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le stesse modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato in più anni scolastici.
Il titolo era stato notificato all’Amministrazione e non era stato impugnato, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo di dichiarare la mancata esecuzione del giudicato, assegnare un termine per ottemperare, nominare il commissario ad acta e condannare l’Amministrazione alle spese, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza azionata, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale precisa poi il regime dell’ufficio di ausiliario, osservando che il munus deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Quanto al compenso, il Collegio stabilisce che esso verrà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiamo, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75 del 3.12.1991 e, per le ulteriori spese di adempimento, all’art. 56 del medesimo d.P.R. La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Il commissario ad acta è inoltre tenuto a effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, nel relativo fascicolo telematico, mediante l’apposito modulo, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi abilitati. Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi al decreto, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della natura delle questioni, di non particolare complessità. Il Collegio accoglie quindi il ricorso, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, nomina commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della competente Direzione generale o un funzionario delegato, e condanna il Ministero al pagamento delle spese nella misura di euro 500,00, oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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