Ottemperanza per il pagamento di somme liquidate dal giudice del lavoro (TAR Campania n. 4299 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario non sia stata impugnata e l’Amministrazione sia rimasta inadempiente oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’ordine di ottemperanza può essere accompagnato dalla nomina di un commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive per il periodo dall’anno scolastico 2001/2002 all’anno scolastico 2021/2022.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, non era stata impugnata, come attestato da certificazione della cancelleria. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, rendendo necessario il ricorso in ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rilevava la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ordinava all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, precisando che il commissario ad acta sarebbe stato nominato solo in caso di ulteriore inottemperanza, nella persona del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega.
Il Tribunale chiariva che il compenso del commissario sarebbe stato liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento agli artt. 55 e 56, e che la parcella avrebbe dovuto essere presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del medesimo d.P.R., precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
Il ricorso veniva accolto, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di € 1.200,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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