Diniego di condono edilizio per opere ulteriori e improcedibilità della domanda (TAR Sicilia n. 1099 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul diniego di condono edilizio, il provvedimento che abbia natura plurimotivata resiste allo scrutinio di legittimità se almeno una delle ragioni addotte è fondata. La presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati impedisce la prosecuzione dei lavori di completamento: gli interventi ulteriori, quand’anche riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente. Ne deriva la sopravvenuta improcedibilità della domanda di condono. In tale ipotesi il potere dell’amministrazione è vincolato, con la conseguenza che i vizi del contraddittorio procedimentale restano irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente presentava nel 1995 istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 724/1994 per opere di ampliamento di un immobile sito in Palermo. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi del gennaio 2024 e lo svolgimento del contraddittorio, il Comune adottava il provvedimento di diniego, rilevando discrasie tra l’elaborato grafico e la planimetria catastale, opere e modifiche non oggetto dell’istanza, oltre alla mancata produzione del titolo di proprietà dell’area.
La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per mancata indicazione degli atti mancanti e delle osservazioni rese, e la violazione dell’art. 39 della l. n. 724/1994 per aver fornito il titolo proprietario in sede di osservazioni. Il Comune resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo. Quanto alla mancata indicazione della documentazione necessaria, osserva che già con la nota dell’ottobre 2018 l’ente locale aveva dettagliato in dodici punti la documentazione richiesta, comunicazione notificata a mani della ricorrente. Da ciò discende che ella era consapevole delle specifiche omissioni documentali e non può dolersi della mancata riproposizione dell’elenco nei successivi provvedimenti, incluso il preavviso di diniego, che alla comunicazione del 2018 fa espresso riferimento.
Il Collegio rileva inoltre che non risulta provata in atti la parziale integrazione documentale che la difesa assume essere intervenuta tra la richiesta di integrazione e il preavviso di diniego. Il motivo è pertanto infondato.
Sul secondo profilo, il Collegio premette che il provvedimento negativo ha natura plurimotivata: è sufficiente che almeno una delle distinte ragioni poste a fondamento della sanatoria resista allo scrutinio di legittimità per non caducare l’atto impugnato.
Rispetto alla fattispecie, il Collegio ritiene insuperabile la circostanza che la ricorrente abbia ammesso, in maniera confessoria anche negli atti defensionali, di aver eseguito opere ulteriori rispetto a quelle indicate nell’istanza di condono. Nel provvedimento di diniego si specifica che, nelle more della definizione dell’istanza, era stato effettuato l’ampliamento della cucina con inglobamento del terrazzo e la costruzione di un nuovo balcone, con modifica dei prospetti.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui non è consentita la prosecuzione dei lavori di completamento su opere abusive sino all’eventuale sanatoria, salva l’attivazione della procedura dell’art. 35, comma 13, della l. n. 47/1985. Gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente. Il condono straordinario, non fondandosi sulla conformità delle opere alla normativa urbanistica ma su un’eccezionale rinuncia dello Stato a perseguire gli illeciti, impone di conservare lo stato originario delle opere, per consentire all’amministrazione di accertare le condizioni di concedibilità del beneficio. La sanzione, nel silenzio della norma, si traduce nella sopravvenuta improcedibilità della domanda di condono.
Ne deriva che l’amministrazione non poteva che adottare il diniego, a prescindere da qualsiasi indicazione contraria rappresentata dall’istante in sede di contraddittorio. Di qui l’irrilevanza dei vizi maturati in tale fase per il carattere vincolato, in concreto, del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.