Proroga decennale concessioni idrocarburi: presupposto dei quindici anni dal conferimento (TAR Emilia-Romagna n. 1082 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del concessionario alla proroga decennale della concessione di coltivazione di idrocarburi, previsto dall’art. 13 d.lgs. n. 625/1996, presuppone il decorso di quindici anni dal conferimento, termine che, una volta ampiamente superato, rende la condizione di legge ormai esaurita e non più azionabile. Le proroghe già ottenute in precedenza, anche in base a regimi normativi previgenti, assumono rilievo ai fini della valutazione dell’istanza e del diniego. Inoltre, la motivazione semplificata del diniego, ex art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, è legittima quando l’Amministrazione abbia comunque esposto le ragioni ostative all’accoglimento e la ricorrente fosse già edotta delle stesse per effetto di pregresse interlocuzioni procedimentali, escludendosi la violazione del preavviso di diniego.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata “Barigazzo”, presentava istanza di proroga decennale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 625/1996. L’Amministrazione rigettava l’istanza evidenziando che la concessione, vigente da oltre ottanta anni, aveva già beneficiato di numerose proroghe, sicché spettava unicamente la proroga quinquennale.

Il ricorso, inizialmente proposto dinanzi al TAR Lazio, veniva riassunto dinanzi al Tribunale adito a seguito di declaratoria di incompetenza. La ricorrente contestava il diniego deducendo violazione del preavviso di diniego, erronea applicazione della disciplina sulle proroghe e difetto di istruttoria e motivazione, insistendo per l’accertamento di un proprio diritto soggettivo alla proroga decennale. Nel giudizio interveniva il commissario ad acta di altri procedimenti, la cui legittimazione veniva contestata dalla ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento del commissario ad acta, rilevando come lo stesso fosse privo di legittimazione e interesse ad intervenire nel giudizio impugnatorio, non rivestendo la posizione di controinteressato né allegando alcuna lesione diretta derivante dall’incarico di ausiliario del giudice.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro delle proroghe già concesse: due rinnovi ventennali, un rinnovo quindicennale e tre proroghe quinquennali, evidenziando come la ricorrente avesse già richiesto e ottenuto la proroga decennale negata nel 2011, con successiva concessione di proroga quinquennale ex art. 9, comma 8, legge n. 9/1991. Tale ricostruzione ha smentito l’assunto della ricorrente di non aver mai beneficiato del beneficio.

Quanto al merito della pretesa, il Collegio ha ritenuto dirimente la circostanza che il presupposto normativo della proroga decennale, ossia il decorso di quindici anni dal conferimento, si fosse ampiamente esaurito, rendendo la condizione di legge non più satisfattibile. La norma richiede infatti che la proroga sia domandata allo scadere di quel termine, non già oltre, sicché l’istanza tardiva non può trovare accoglimento.

Il Tribunale ha altresì respinto il motivo concernente la motivazione semplificata, osservando che l’Amministrazione aveva comunque indicato compiutamente le ragioni ostative e che la domanda aveva carattere sostanzialmente ripetitivo. Parimenti infondato è risultato il motivo sul preavviso di diniego, interpretato in chiave sostanziale: le ampie interlocuzioni intervenute nelle procedure pregresse rendevano la ricorrente pienamente edotta delle ragioni di diniego, realizzando lo scopo partecipativo della comunicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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