Ottemperanza e nomina del commissario ad acta per inerzia nell’esecuzione del giudicato (TAR Molise n. 186 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che ha censurato l’inerzia dell’Amministrazione non è assoggettato al termine di decadenza annuale previsto per il rito avverso il silenzio, ma è soggetto soltanto all’ordinario termine di prescrizione del diritto. Accertata la protratta inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine ultimativo per provvedere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, che opererà in via sostitutiva decorso inutilmente il termine. Le eccezioni riguardanti il merito della controversia, già decisa in modo irrevocabile, non possono essere riesaminate nella fase esecutiva.
Il Fatto
I ricorrenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto opposto dal Comune alla richiesta di riqualificazione di terreni di proprietà, per decadenza dei vincoli di inedificabilità, invocando l’applicabilità dell’art. 2 legge n. 1187/1968. Il giudizio si era concluso con la sentenza del TAR che aveva accertato l’obbligo del Comune di definire il procedimento di riqualificazione. A fronte del perdurante inadempimento, i ricorrenti avevano proposto ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza che aveva ordinato all’Amministrazione di provvedere entro novanta giorni.
Nonostante il giudicato, il Comune non aveva dato esecuzione alla variante urbanistica. I ricorrenti hanno quindi depositato istanza per la nomina di un commissario ad acta, affinché provvedesse in sostituzione dell’Amministrazione inottemperante.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che le eccezioni sollevate dal Comune nella memoria depositata si riferivano al ricorso per ottemperanza già definito con sentenza irrevocabile e non all’istanza di nomina del commissario. Tali deduzioni non potevano quindi essere prese in esame, essendo la fase esecutiva ormai limitata alla verifica dell’adempimento e alla conseguente attivazione del meccanismo sostitutivo.
Il Collegio ha accertato che il Comune non aveva dato esecuzione al giudicato, nonostante il termine assegnato con la precedente sentenza di ottemperanza. La protratta inerzia dell’Amministrazione costituiva il presupposto per l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
In accoglimento della domanda, il TAR ha assegnato al Comune un termine ultimativo di novanta giorni per l’esecuzione, a far data dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza. Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Isernia o di un tecnico delegato, il quale avrebbe provveduto in via sostitutiva nei successivi novanta giorni, su istanza dei ricorrenti.
Quanto alle spese della presente fase esecutiva, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, considerato che sulle spese di ottemperanza si era già pronunciato nella sentenza n. 395/2019. Il Segretario è stato incaricato di comunicare l’ordinanza alle parti e al Presidente dell’Ordine degli ingegneri.
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Nota della Redazione
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