Natura di autotutela e termini del potere comunale sulla SCIA in sanatoria (TAR Emilia-Romagna n. 1075 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento comunale che non accoglie una SCIA in sanatoria, presentata a seguito di un’ordinanza di demolizione rimasta inottemperata, non costituisce esercizio del potere di controllo ordinario di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, ma deve essere ricondotto all’autotutela di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990. Ne consegue che il termine per l’esercizio del potere non è quello di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, bensì quello di dodici mesi, vigente all’epoca dei fatti, entro cui l’amministrazione può annullare gli effetti ampliativi del titolo, purché sussista un interesse pubblico. Tale interesse sussiste nell’esigenza di rimuovere l’illiceità dell’opera realizzata, attestata dall’assenza di ripristino dello stato dei luoghi secondo l’ordinanza di demolizione e di conformità al titolo edilizio originario. La destinazione d’uso indicata nella segnalazione non è una mera formalità, ma attiene all’idoneità dell’immobile rispetto alle attività svolte al suo interno, sicché la sua errata indicazione può legittimamente fondare il diniego.

Il Fatto

I ricorrenti avevano presentato al Comune una SCIA in sanatoria per regolarizzare opere interne difformi dal progetto approvato con il permesso di costruire originario. Il Comune aveva respinto la segnalazione, rilevando la mancata conformità dello stato dei luoghi al titolo edilizio, l’errata indicazione della destinazione d’uso (negozio invece di pubblico esercizio) e difformità dimensionali e costruttive dei vani accessori e delle pannellature.

Avverso tale provvedimento i ricorrenti erano insorti, deducendo la tardività dell’azione comunale, l’erronea valutazione dei presupposti di fatto e l’omessa indicazione delle modifiche necessarie a conformare l’opera. Il Comune si era costituito eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse per l’avvenuta chiusura dell’esercizio.

La Motivazione del TAR

Il Collegio ha prescinto dall’eccezione di carenza di interesse, ritenendo preminenti le ragioni di merito che conducono al rigetto del ricorso, anche in considerazione della contestuale proposizione della domanda risarcitoria.

Quanto al primo motivo, il TAR ha qualificato il potere esercitato dal Comune come autotutela, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990. Ne ha desunto l’applicabilità del termine di dodici mesi, decorrente dalla presentazione della SCIA, e non di quello ordinario di trenta giorni. Nella specie, la segnalazione risaliva al 23.09.2020 e il provvedimento impugnato era stato adottato il 26.11.2020, con conseguente tempestività dell’azione. L’interesse pubblico all’annullamento è stato individuato nell’esigenza di rimuovere l’illiceità dell’opera, comprovata dall’inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione e dalla difformità dal titolo originario. Ha pertanto escluso la violazione dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 e dell’art. 14 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013.

Il secondo motivo è stato respinto rilevando che la destinazione d’uso non è un dato meramente formale, ma qualifica l’idoneità dell’immobile alle attività esercitabili. Inoltre, i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova documentale di raffronto tra lo stato attuale dei luoghi e i titoli edilizi originari, così da dimostrare l’erroneità degli accertamenti comunali. La stessa carenza probatoria ha inficiato le contestazioni relative agli aspetti costruttivi e alle pannellature.

Quanto al terzo motivo, il TAR ha rilevato che il provvedimento impugnato conteneva una motivazione sufficiente in ordine all’impossibilità di indicare opere di conformazione, avendo il Comune precisato che le norme del Regolamento Urbanistico Edilizio non consentivano l’installazione delle pannellature e dei montanti come realizzati, e che solo la demolizione avrebbe potuto rendere l’opera conforme. Ne ha escluso, pertanto, la violazione dell’obbligo di indicare le modifiche necessarie.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con conseguente reiezione anche della domanda risarcitoria e condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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