Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 175 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, liquida l’equa riparazione per irragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, una volta notificato e non opposto. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, e trasmessa la dichiarazione attestante la mancata riscossione ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001, senza che sia intervenuto il pagamento nel termine di sei mesi, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza. Sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme indicate e interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il commissario ad acta nominato per l’ipotesi di perdurante inerzia non ha diritto a compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto emesso nell’aprile 2019 nel giudizio promosso ai sensi della legge n. 89/2001, aveva accolto la domanda di equa riparazione e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate. Il decreto, ritualmente notificato, non era stato opposto e non era stato eseguito.

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si è costituito, contestando in particolare la regolarità della documentazione prodotta a corredo della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto: esso costituisce, dunque, titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale ha verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, richiamando l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha poi accertato che i ricorrenti hanno inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione, l’assenza di azioni per lo stesso credito, l’importo ancora dovuto e la modalità di riscossione prescelta.

Le eccezioni della difesa erariale sono state respinte. La comunicazione pec contenente la dichiarazione, con attestazione di consegna, risulta regolarmente prodotta mediante deposito del documento digitale in formato .eml. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, senza che il pagamento sia stato eseguito.

Nel merito il TAR ha quindi sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento di tutte le somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ha fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e, per il caso di inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha richiamato il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, espresso dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015 in relazione all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, escludendo qualsiasi compenso ulteriore. La condanna alle spese ha seguito l’accoglimento, con liquidazione in favore del difensore antistatario; il TAR ha riconosciuto anche il rimborso delle spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto per proporre l’ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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