Rinuncia al ricorso per revocazione ed estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 22714 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio: poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di legittimità, essa produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte, che rileva solo ai fini delle spese. È sufficiente che la controparte abbia avuto conoscenza della rinuncia prima dell’inizio dell’udienza, anche senza notificazione, essendo prevista dall’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., in alternativa alla notifica, la semplice comunicazione agli avvocati delle parti costituite. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato.
Il Fatto
Il giudice delegato di un fallimento aveva disposto la vendita del compendio immobiliare della società fallita. Una società immobiliare aveva presentato offerta irrevocabile di acquisto per tutti i beni; seguiva l’aggiudicazione con termine di 180 giorni per il versamento del saldo prezzo. Poiché una porzione dei beni era di proprietà di terzi, erano state rilasciate procure a vendere, con ratifiche successive dell’operato della curatela.
La società aggiudicataria non versava il saldo entro il termine e il giudice delegato ne dichiarava la decadenza con incameramento della cauzione. Il reclamo veniva rigettato dal tribunale e il ricorso per cassazione respinto con una prima ordinanza. Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso per revocazione. Nel corso del giudizio interveniva la liquidazione giudiziale della ricorrente, che depositava atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla curatela del fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto che la ricorrente, per la quale è sopravvenuta la liquidazione giudiziale, ha depositato nel fascicolo telematico l’atto di rinuncia al giudizio di revocazione pendente. Su tale base si pone la questione se la rinuncia sia di per sé sufficiente a determinare l’estinzione, ovvero richieda l’accettazione della controparte.
La soluzione è risolta richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429), secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione. Trattandosi di atto unilaterale, essa produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese.
Il percorso argomentativo si fonda sulla constatazione che l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione. La rinuncia non integra quindi un atto accettizio, che esigerebbe l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto. L’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. consente, in alternativa alla notifica alle parti, la semplice comunicazione agli avvocati, investiti dei compiti di difesa ma non della rappresentanza in giudizio delle controparti.
Nel caso concreto la controparte ha accettato la rinuncia. Su questa base la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese di legittimità, come richiesto dalle parti.
Da ultimo, la Corte affronta il profilo del contributo unificato. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732), afferma che in materia di impugnazioni la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente esclusione dell’obbligo di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Nota della Redazione
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